COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIERO FARENTI PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS BROCCOSTELLA SANTOPADRE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 5 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIERO
FARENTI PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 DEL C.G.S. E
DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS BROCCOSTELLA SANTOPADRE PER RISPONDERE DELLA
VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 5 COMMA 2 DEL C.G.S.
Alla Procura Federale, in data 26.11.2013, veniva trasmessa copia della pagina di internet, del
quotidiano online CIOCIARIA del 19.11.2013, sul quale era riportato il commento della Società
A.S.D. VIRTUS BROCCOSTELLA SANTOPADRE, relativo alla gara VIRTUS BROCCOSTELLA
SANTOPADRE – SAN MICHELE del 17.11.2013, rilasciata sulla pagina Facebook della Società in
pari data, contenente dichiarazioni lesive della reputazioni del Sig. ANDREA PASQUALETTI,
arbitro della Sezione di Aprilia.
Rilevava la Procura che nel comunicato in questione la Società VIRTUS BROCCOSTELLA
SANTOPADRE affermava “dopo l’ennesimo scempio arbitrale (per la cronaca il fenomeno di turno
è stato il Sig. PASQUALETTI della Sezione di Aprilia) diciamo basta! Il calcio è marcio anche a
questi livelli ed è ora che qualcuno lo dica. Poiché hanno deciso di non farci vincere il Campionato,
non potranno impedirci di dire al mondo lo schifo che la domenica avviene in campo… Non è
possibile lo schifo che ogni domenica avviene in campo… non è possibile vanificare tutto questo
con delle terne arbitrali che ogni domenica diventano il braccio armato di chi ha già deciso…. Da
domenica inizia un nuovo campionato. Un campionato sarà tra noi e loro. Loro ci penalizzeranno
con le terne ad orologeria ma noi faremo venir fuori tutto il marciume che da troppo tempo ristagna
dentro il palazzo”.
Accertava la Procura che la suddetta Società non provvedeva in alcun modo a smentire le
dichiarazioni innanzi riportate.
Riteneva la Procura che, in tale situazione , la Società VIRTUS BROCCOSTELLA
SANTOPADRE, abbia travalicato i limiti di un legittimo diritto di critica, avendo espresso
pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Sig. ANDREA PASQUALETTO, arbitro
della Sezione di Aprilia, mettendo altresì in dubbio l’imparzialità degli Ufficiali di gara, in modo tale
da ledere il prestigio e la credibilità della istituzione federale nel suo complesso, violando in tal
modo la normativa indicata in oggetto.
Detto ciò, la Procura ha inteso deferire a questa Commissione Disciplinare il sig. PIERO FARENTI
per la violazione degli artt. 1 comma 1 e 5 comma 1 del C.G.S. e della società ASD VIRTUS
BROCCOSTELLA SANTOPADRE per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, in relazione
all’art. 5 comma 2 del C.G.S.
Alla riunione indetta dal questa Commissione, era presente il Rappresentante della Procura
Federale, Avv. LUCA SANZI, mentre per i deferiti è presente il Presidente della Società VIRTUS
BROCCOSTELLA SANTOPADRE, Sig, PIERO FARENTI, rappresentato dall’Avv. LUCA
GRIMALDI.
C’è da premettere che è stata trasmessa nei termini a questa Commissione, una articolata e
dettagliata istanza del Presidente della Società deferita, in cui ritiene illogico il provvedimento
proposto dalla Procura, appalesandosi illegittimo, laddove ha ritenuto di attribuire la responsabilità
per i fatti oggetto del deferimento al Presidente FARENTI, sull’erroneo presupposto che il
Comunicato di cui trattasi, sarebbe un comunicato ufficiale rilasciato dalla Società nella propria
pagina Facebook.
In tale memoria difensiva, vengono trattate altre argomentazioni, come citazioni della Corte di
Cassazione ed altri Tribunali che sulla materia hanno espresso diversi orientamenti.
Aldilà di tutto questo, i deferiti hanno chiesto l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.
La sanzione base proposta dalla Procura Federale è stata di mesi 3 di inibizione per il Presidente
FARENTI e una ammenda di € 1000 a carico della Società.
Pertanto, in applicazione dell’art. 23 del C.G.S., la sanzione finale è così determinata: 2 mesi di
inibizione a carico del Presidente PIERO FARENTI ed € 700 di ammenda a carico della Società
VIRTUS BROCCOSTELLA SANTOPADRE.
La Commissione ha esaminati nel suo complesso il caso in questione, e non avendo obiezioni da
fare, tenuto anche conto di alcune precise indicazioni fornite dai deferiti, ritiene i provvedimenti,
così come stabiliti, congrui rispetto ai comportamenti dei soggetti deferiti.
Detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo e, in
applicazione dell’art. 23 del C.G.S., di inibire il Presidente PIERO FARENTI èer 2 mesi e di
infliggere l’ammenda di € 700 a carico della Società VIRTUS BROCCOSTELLA SANTOPADRE.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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