COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE SEMPRINI LORENZO (TESS. FENICE ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 C5 DEL 13/11/13 ( Gara: VALENTIA – FENICE del 9/11/13 – Campionato C5 “C2” )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE SEMPRINI LORENZO (TESS. FENICE ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 C5 DEL 13/11/13 ( Gara: VALENTIA – FENICE del 9/11/13 – Campionato C5 “C2” ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, l'interessato; osserva: Il reclamante riconosce di aver protestato con veemenza, avvicinando la sua fronte a quella dell'Arbitro, ma esclude di aver poi colpito quest'ultimo con una testata, come risulterebbe confermato dalle lievi conseguenze fisiche subite dal Direttore di gara. Escluso ogni intento di violenza, si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta del tutto sproporzionata rispetto all'entità dei fatti. Nel rapporto di gara l'Arbitro ha descritto in maniera dettagliata il comportamento del calciatore Semprini, il quale, dopo essere stato espulso, si era avvicinato al Direttore di gara e lo aveva spintonato “petto contro petto”, facendolo indietreggiare e rivolgendogli nel contempo una grave minaccia; subito dopo il giocatore aveva appoggiato la sua fronte sul viso dell'Arbitro, colpendolo poi con la fronte stessa sul naso e sul labbro, provocandogli forte dolore e fuoriuscita di sangue dal naso. Per tale motivo, pur dopo le cure del caso, egli non era stato più in grado di proseguire l'incontro; recatosi successivamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cristo Re, gli era stato diagnosticato un trauma contusivo alla bocca, con una prognosi di gg. 4 s.c. Esaminata e valutata la dinamica dei fatti, questa Commissione ritiene che il comportamento del calciatore Semprini, caratterizzato all'inizio da un atteggiamento di accesa protesta, si sia poi concretizzato in un gesto sicuramente di natura violenta e, come tale meritevole di severa sanzione. Per quanto concerne la misura del provvedimento disciplinare, questa Commissione ritiene assumibili alcune considerazioni svolte dal reclamante nelle note difensive, e pertanto, considerato che probabilmente l'intensità del contatto fisico tra la fronte del Semprini e il viso dell'Arbitro è andata al di là delle effettive intenzioni del calciatore, il quale voleva soltanto protestare, se pur attraverso un gesto invasivo,quale quello di appoggiare la fronte su quella dell'Arbitro, e tenuto altresì conto che da tale comportamento non sono derivati esiti rilevanti per l'Arbitro, si ritiene di rivisitare parzialmente la sanzione, anche al fine di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore SEMPRINI LORENZO fino al 30 ottobre 2016. La tassa di reclamo va restituita.
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