COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE SANCTIS CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 9.1.2014 (Gara: CITTA’ DI APRILIA – FORTITUDO CALCIO ROMA del 5.1.2014 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE SANCTIS CLAUDIO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 9.1.2014
(Gara: CITTA’ DI APRILIA – FORTITUDO CALCIO ROMA del 5.1.2014 – Campionato I
Categoria)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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