COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASILINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.1.2018 A CARICO DEL CALCIATORE STRABIOLI MIRKO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIANCAMERLA ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 138 DEL 16.1.2014 (Gara: NUOVA TIVOLI CALCIO – REAL CASILINO del 12.1.2014 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASILINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.1.2018 A CARICO DEL CALCIATORE STRABIOLI MIRKO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIANCAMERLA ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 138 DEL 16.1.2014 (Gara: NUOVA TIVOLI CALCIO – REAL CASILINO del 12.1.2014 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare, DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a 2 gare la squalifica a carico del calciatore CIANCAMERLA ENRICO. Sospende ogni giudizio in merito alla squalifica del calciatore STRABIOLI MIRKO, disponendo l’audizione dell’arbitro per supplemento di referto. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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