COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL DIRIGENTE BUTTARAZZI OTTAVIO (TESS. CHIAIAMARI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 125 DEL 2.1.2014 (Gara: PESCOSOLIDO – CHIAIAMARI del 22.12.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL DIRIGENTE BUTTARAZZI OTTAVIO (TESS. CHIAIAMARI) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 125 DEL 2.1.2014
(Gara: PESCOSOLIDO - CHIAIAMARI del 22.12.2013 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe;
DISPONE
L’audizione dell’arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito.
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