COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POL. SPINADESCO Camp. 2° Categoria Gir. J Gara del 08-12-2013 tra ACD Sesto 2010 / Pol. Spinadesco C.U. n. 22 della delegazione di Cremona datato 12-12-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POL. SPINADESCO Camp. 2° Categoria Gir. J Gara del 08-12-2013 tra ACD Sesto 2010 / Pol. Spinadesco C.U. n. 22 della delegazione di Cremona datato 12-12-2013 La Società POL. SPINADESCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di Euro 200,00 la qualifica fino al 31.03.2014 al calciatore ANNUNZIATA Marco e fino al 28.02.2014 al calciatore RODINI Gianluca, chiedendo la ripetizione della gara e la riduzione delle altre sanzioni in quanto ritenute ingiuste. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari anche alla squadra avversaria, rilevato che la società reclamante non si è presentata alla riunione del 23.1.2014, nonostante fosse stata regolarmente avvisata, osserva : dal referto di gara e dal relativo supplemento emerge chiaramente che l'arbitro ha interrotto la gara al 41° s.t., ritenendo che non vi fossero le condizioni per la sua prosecuzione per motivi di sicurezza e salvaguardia della propria incolumità in seguito all'aggressione subita da due calciatori della Pol Spinadesco, ANNUNZIATA Marco e RODINI Gianluca. A fronte di ciò la decisione del GS di comminare la sanzione della perdita della gara per la 0-3 alla Pol Spinadesco, unitamente all'ammenda di Euro 200,00, deve ritenersi corretta. Anche le squalifiche comminate ai calciatori, ANNUNZIATA e RODINI, devono ritenersi eque considerata la gravità del comportamento dagli stessi posto in essere nei confronti dell'arbitro (ripetute frasi offensive e minacciose, reiterate spinte, tentativo di aggressione con calci e pugni all'arbitro - da parte del calciatore ANNUNZIATA - e presa per la maglia e strattonamento dell'arbitro unitamente a frasi offensive e minacciose - da parte del RODINI). Ne consegue che le decisioni del GS meritano di essere confermate Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo presentato e conferma le sanzioni comminate dal GS. Dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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