COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO A Carico Del Sig. ZEGARELLI Carmine e della società A.S. NUOVO MONTAQUILA

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO A Carico Del Sig. ZEGARELLI Carmine e della società A.S. NUOVO MONTAQUILA Con atto n. 2461/243 pf 13-14/MS/vdb del 19 novembre 2013 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale ZEGARELLI Carmine, nella sua qualità di Segretario della società AS. Nuovo Montaquila, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del C.G.S. per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità rivolgendo frasi minacciose nei confronti della classe arbitrale ed esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione della terna arbitrale, mettendo altresì in dubbio la preparazione, la competenza e l'imparzialità degli Ufficiali di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso, e la società A.S. NUOVO MONTAQUILA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Segretario sig. Carmine Zegarelli. Alla udienza di trattazione dei deferimenti si è avuta la presenza dell’ Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale, del Sig. Zegarelli Carmine e del Sig. Bornaschella Cosmo, nella sua qualità di Presidente della società A.S. Nuovo Montaquila . F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 30 GENNAIO 2014 Pagina 1793 Preliminarmente venivano depositati accordi ex artt. 23 e 24 C.G.S. per il deferito e per la società, che riportano le sanzioni concordate tra gli stessi e la Procura Federale e precisamente: per Zegarelli Carmine la sanzione della inibizione per giorni trenta e per la società A.S. Nuovo Montaquila la sanzione della ammenda di euro 500,00, che tenevano conto anche della lettera di scusa a tutta la classe arbitrale inviata dallo Zegarelli in data 20 novembre 2013. La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, ritenute congrue le sanzioni concordate sopra riportate, DISPONE applicarsi al Sig. ZEGARELLI Carmine, nella sua qualità di Segretario della società A.S. Nuovo Montaquila all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per giorni 30 e alla società A.S. NUOVO MONTAQUILA la sanzione della ammenda di euro 500,00 con contestuale chiusura del procedimento a carico dei deferiti. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate.
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