COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO A Carico Del Sig. ASTORRI Giuseppe e della soc. ASD. EMMEGROSS Campobasso Futsal
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 70
Del 30.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO A Carico Del Sig. ASTORRI Giuseppe e della soc. ASD.
EMMEGROSS Campobasso Futsal
Con atto n. 2949/285 pf 13-14/GT/dl dell' 11 dicembre 2013 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa
Commissione Disciplinare Territoriale ASTORRI Giuseppe, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D.
Emmegross Campobasso Futsal, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità
sportiva, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver espresso telefonicamente, con frasi
offensive e scurrili, al Delegato per il Calcio a 5 del CRA Molise, signor Emiliano Di Niro, giudizi lesivi e
denigratori della reputazione dell'arbitro Gionni Matticoli , direttore di gara Emmegros - Isernia C 5 del
Campionato di C 5 Serie C1, disputata il 5.10.203, come meglio descritto negli atti del deferimento, e la
società A.S.D. EMMEGROSS CAMPOBASSO FUTSAL per rispondere a titolo diretto, della violazione ascritta
al proprio Presidente e Legale Rappresentante, signor Giuseppe Astorri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4,
comma 1, del C.G.S.
Alla udienza di trattazione dei deferimenti si è avuta la presenza dell’ Avv. Teodoro Raffaele per la Procura
Federale e del Sig. Astorri Giuseppe, a titolo personale e nella sua qualità di Presidente della società A.S.D.
Emmegross Campobasso Futsal.
Preliminarmente venivano depositati accordi ex artt. 23 e 24 C.G.S. per il deferito e per la società, che
riportano le sanzioni concordate tra gli stessi e la Procura Federale e precisamente: per Astorri Giuseppe la
sanzione della inibizione per giorni quaranta e per la società A.S.D. Emmegross Campobasso Futsal la
sanzione della ammenda di euro 130,00.
La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, ritenute congrue le sanzioni concordate sopra riportate,
DISPONE
applicarsi al Sig. ASTORRI Giuseppe, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Emmegross
Campobasso Futsal all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per giorni 40 e alla società A.S.D.
EMMEGROSS CAMPOBASSO FUTSAL la sanzione della ammenda di euro 130,00 con contestuale chiusura del procedimento a carico dei deferiti.
Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate.
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