COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 4/11/2013 (prot.n.2381/121 pf 13/14/MS/vdb) nei confronti di: – 1) Cosimo Massafra, all’epoca dei fatti Presidente dell’USD Manduria Sport per rispondere: della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 comma 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato in termini alla decisione del Collegio Arbitrale LND del 27/10/2012 di cui al C.U. n.1 del 27/10/2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore sig. Giovanni De Pasquale; – 2) U.G. Manduria Sport ; per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 4/11/2013 (prot.n.2381/121 pf 13/14/MS/vdb) nei confronti di: - 1) Cosimo Massafra, all’epoca dei fatti Presidente dell’USD Manduria Sport per rispondere: della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 comma 15 CGS, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato in termini alla decisione del Collegio Arbitrale LND del 27/10/2012 di cui al C.U. n.1 del 27/10/2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore sig. Giovanni De Pasquale; - 2) U.G. Manduria Sport ; per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come meglio innanzi specificato. FATTO Con decisione pubblicata sul C.U. n.1 del 27/10/2012 il collegio Arbitrale della LND FIGC condannava la U.G. Manduria Sport, al pagamento della somma di € 7.500,00 (oltre alle spese di viaggio pari ad €930,30 ed agli interessi pari ad €94,00), in favore dell’allenatore sig. Giovanni De Pasquale. A seguito della relazione del sostituto Procuratore Avv. Mario Capolupo, la Procura Federale rilevava che dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, l’U.G. Manduria Sport, non aveva pagato –nei termini stabiliti dalla normativa in vigore, quanto indicato nel dispositivo del lodo arbitrale LND su menzionato. Con la nota innanzi menzionata del 15/11/2013 la già citata Procura Federale, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su indicati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva - con racc.a.r. del 16/12/2013 – la convocazione dei suddetti deferiti per l’udienza del 20/1/2014 alla quale compariva solo: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: - per la soc. U.G. Manduria Sport la penalizzazione di n.2 punti in classifica; - per il sig. Massafra Cosimo la inibizione per mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’U.S. Manduria Sport non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND; nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato disposto di cui all’ art.94/ ter comma 13 delle NOIF ed all’art.8 commi 9 e 15 del CGS. Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno comminate le sanzioni come da dispositivo: P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: -affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi: -al sig. Massafra Cosimo all’epoca dei fatti Presidente dell’U.G. Manduria Sport la inibizione per la durata di mesi 6; - alla soc. U.G. Manduria Sport la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n.6 CGS.
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