• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 30.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 4/11/2013 (prot.n.2381/121 pf
13/14/MS/vdb) nei confronti di:
– 1) Cosimo Massafra, all’epoca dei fatti Presidente dell’USD Manduria Sport per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 comma 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato in termini alla decisione del Collegio Arbitrale LND del
27/10/2012 di cui al C.U. n.1 del 27/10/2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore
sig. Giovanni De Pasquale;
– 2) U.G. Manduria Sport ;
per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio
Presidente, come meglio innanzi specificato.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 30.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 4/11/2013 (prot.n.2381/121 pf
13/14/MS/vdb) nei confronti di:
- 1) Cosimo Massafra, all’epoca dei fatti Presidente dell’USD Manduria Sport per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 comma 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato in termini alla decisione del Collegio Arbitrale LND del
27/10/2012 di cui al C.U. n.1 del 27/10/2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore
sig. Giovanni De Pasquale;
- 2) U.G. Manduria Sport ;
per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio
Presidente, come meglio innanzi specificato.
FATTO
Con decisione pubblicata sul C.U. n.1 del 27/10/2012 il collegio Arbitrale della LND FIGC
condannava la U.G. Manduria Sport, al pagamento della somma di € 7.500,00 (oltre alle spese di
viaggio pari ad €930,30 ed agli interessi pari ad €94,00), in favore dell’allenatore sig. Giovanni De
Pasquale.
A seguito della relazione del sostituto Procuratore Avv. Mario Capolupo, la Procura Federale
rilevava che dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, l’U.G. Manduria Sport,
non aveva pagato –nei termini stabiliti dalla normativa in vigore, quanto indicato nel dispositivo del
lodo arbitrale LND su menzionato.
Con la nota innanzi menzionata del 15/11/2013 la già citata Procura Federale, deferiva a questa
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su indicati affinchè rispondessero delle
violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
disponeva - con racc.a.r. del 16/12/2013 – la convocazione dei suddetti deferiti per l’udienza del
20/1/2014 alla quale compariva solo:
- l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale;
Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia
discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere
agli stessi le seguenti sanzioni:
- per la soc. U.G. Manduria Sport la penalizzazione di n.2 punti in classifica;
- per il sig. Massafra Cosimo la inibizione per mesi sei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’U.S.
Manduria Sport non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso
la LND; nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato
disposto di cui all’ art.94/ ter comma 13 delle NOIF ed all’art.8 commi 9 e 15 del CGS.
Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno
comminate le sanzioni come da dispositivo:
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
-affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi:
-al sig. Massafra Cosimo all’epoca dei fatti Presidente dell’U.G. Manduria Sport la inibizione per
la durata di mesi 6;
- alla soc. U.G. Manduria Sport la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel
campionato di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n.6 CGS.
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promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 4/11/2013 (prot.n.2381/121 pf
13/14/MS/vdb) nei confronti di:
– 1) Cosimo Massafra, all’epoca dei fatti Presidente dell’USD Manduria Sport per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 comma 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato in termini alla decisione del Collegio Arbitrale LND del
27/10/2012 di cui al C.U. n.1 del 27/10/2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore
sig. Giovanni De Pasquale;
– 2) U.G. Manduria Sport ;
per rispondere:
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Presidente, come meglio innanzi specificato."