COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Asd Sancat avverso squalifica del massaggiatore Mazzoncini Luca fino al 1922014. (C.U. N° 22 Del 28112015)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 42 del 30/01/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Asd Sancat avverso squalifica del massaggiatore Mazzoncini Luca fino al 1922014. (C.U. N° 22 Del 28112015)
Propone rituale reclamo l’ASD Sancat avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Firenze con la seguente motivazione:” Allontanato dal terreno di gioco per aver offeso il DG ritardava l’uscita dal campo. Di poi si posizionava fuori dal recinto di gioco reiterando le offese all ‘arbitro. A fine gara attendeva il DG offendendolo ancora una volta e gli si avvicinava colpendolo volontariamente con una testata alla fronte ed uno schiaffo alla guancia, entrambi di lieve entità, la testata tuttavia procurava all’arbitro un lieve dolore che perdurava per circa un minuto”
La reclamante chiede l’annullamento della sanzione negando l’episodio nella sua interezza, soprattutto negando che il Mazzoncini abbia toccato o leso in alcun modo il DG, essendosi limitato a proteste vibrate.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.
L’Arbitro ha reso supplemento di rapporto col quale conferma l’episodio ed il susseguirsi dei fatti. Nessun dubbio quindi sugli accadimenti e sulla gravità degli stessi, in ragione del carattere privilegiato della prova costituita dal rapporto e dal supplemento.
Il comportamento del Mazzoncini è inqualificabile soprattutto compiuto a fine gara, e quindi a mente fredda, nell’ambito di una categoria giovanile laddove un dirigente ha anche una funzione educativa oltre che tecnica.
Tralasciando l’aspetto offensivo, l’aver attinto l’arbitro con una testata resta episodio potenzialmente assai lesivo e di notevole gravità.
La qual cosa, sommata a tutto quanto addebitato al tesserato (offese reiterate, proteste, schiaffo leggero) fanno ritenere quasi insufficiente la sanzione comminata, ma non in misura tale da operare una reformatio in peius.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo conferma la sanzione ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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