COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°99/A A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLANA (PA), avverso decisione ripetizione della gara Campionato 1^ Cat. Girone “H” Gara Macchitella Gela/Città di Castellana del 04/01/2014 – C.U. N° 282 del 09/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°99/A A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLANA (PA), avverso decisione ripetizione della gara Campionato 1^ Cat. Girone “H” Gara Macchitella Gela/Città di Castellana del 04/01/2014 – C.U. N° 282 del 09/01/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Polisportiva Castellana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede che venga assegnata gara perduta alla Soc. Macchitella Gela. Resiste con controdeduzioni la Macchittella Gela chiedendo il rigetto del reclamo. Sebbene regolarmente convocata la reclamante non si è presentata in sede di audizione. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che il reclamo in questione è da dichiararsi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 del C.G.S. per essere stato redatto in forma assolutamente generica attraverso un immotivato richiamo ad alcune norme regolamentari. Nondimeno non può non rilevarsi che dalla lettura del rapporto dell’arbitro, non è dato evincersi l’esatto accadimento dei fatti essendosi questi limitato a riferire in maniera del tutto generica circa la presenza di alcune persone che sostavano negli spogliatoi e che minacciavano i giocatori della squadra ospite e cercavano di colpirli. Lo stesso arbitro riferisce di essere stato oggetto di una spinta nel tentativo di placare gli animi, ragion per cui è a questo punto che decide di proseguire la gara pro forma. Sotto questo profilo in punto di diritto occorre rilevare che la decisione di proseguire la gara pro forma è una decisione che compete sì all’arbitro ma è solo residuale. Infatti l’arbitro prima di arrivare alla eccezionale decisione di sospendere una gara e di proseguirla pro forma deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere affinché possano essere ripristinate le condizioni di normalità. Ora dal rapporto del direttore di gara non è dato evincersi quali azioni egli abbia messo in atto per ripristinare la normalità (ad es. convocare il capitano ed i dirigenti per fare allontanare gli estranei ) se non quella di essere intervenuto personalmente venendo così a trovarsi coinvolto anch’egli nel parapiglia generale. A questo aggiungasi che non è dato sapere, ad esempio, quanto tempo sono durati gli incidenti e se i soggetti estranei sono stati allontanati o si sono allontanati spontaneamente. Tutto ciò sarebbe stato necessario al fine di consentire agli Organi della giustizia sportiva di stabilire se detti fatti, che non sono, per loro natura, valutabili con criteri esclusivamente tecnici, in quale misura abbiano avuto influenza sul regolare svolgimento della gara. (art. 34 comma 4) C.G.S.) Infine la presente decisione deve essere inviata al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza ed alla Procura Federale unitamente a copia del fascicolo, al fine di valutare se le affermazioni dirette a censurare l’operato del Giudice Territoriale violino le norme del C.G.S. esulando, a parere di questa Commissione, dalla scriminante del diritto di difesa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo perché inammissibile. Dispone la trasmissione della presente decisione e del relativo fascicolo alla Procura Federale e della sola decisione al C.R.A. Sicilia per quanto di loro rispettiva competenza. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00 non versata).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it