COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 105/A A.S.D. LIBERTAS BOMPENSIERE (CL) avverso omologazione gara campionato terza categoria Sicilianamente/Bompensiere del 23/12/2013 – Comunicato Ufficiale 31 del 08/01/2014 Delegazione Provinciale Caltanissetta
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 105/A
A.S.D. LIBERTAS BOMPENSIERE (CL) avverso omologazione gara campionato terza categoria Sicilianamente/Bompensiere del 23/12/2013 - Comunicato Ufficiale 31 del 08/01/2014 Delegazione Provinciale Caltanissetta
La A.S.D. Libertas Bompensiere ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice di prime cure ritenendola errata.
Riferisce la reclamante che alla gara in questione avrebbe effettivamente partecipato il calciatore Sanfilippo Diego nato il 20 settembre 1988, il quale non avrebbe, alla data della gara, ancora terminato di scontare una squalifica comminatagli nel 2010 e non già il calciatore Sanfilippo Diego nato il 20 gennaio 1988 come riportato nella relativa distinta.
A corredo di tale tesi allega la fotocopia di un documento di identità rilasciato dal comune di Canicattì e scaduto alla data del 22/01/2012 oltre a delle ritrazioni fotografiche che confermerebbero quanto esposto.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che la documentazione prodotta dalla reclamante è inammissibile e non può trovare ingresso nel presente procedimento.
Ciò posto, appare incontrovertibile che alla gara in questione abbia partecipato il calciatore Sanfilippo Diego nato il 20 gennaio 1988 identificato dall’arbitro in ragione del documento prodotto unitamente alla distinta di gara in sede di riconoscimento.
Fatte le opportune ricerche, si evidenzia che dal sistema informatico risultano esistere due calciatori Sanfilippo Diego, uno nato il 20 gennaio 1988 e l’altro nato il 20 settembre 1988.
Il primo, e cioè quello nato il 20 gennaio 1988, risulta essersi tesserato per la società A.S.D. Sicilianamente in data 30 novembre 2013, mentre il calciatore Sanfilippo Diego nato il 20 settembre 1988 risulta essere stato tesserato per la Libertas Bompensiere per la stagione sportiva 2012/2013 e ciò fino alla data del 17 dicembre 2013, data in cui è stato posto in posizione di svincolo.
Sotto questo profilo appare strano a questa Commissione che tale circostanza sia stata taciuta dalla reclamante.
Sempre dal sistema informatico risulta che il calciatore Sanfilippo Diego, nato il 20 gennaio 1988 e tesserato all’epoca dei fatti per lo Sporting Club Racalmuto, risulta essere stato squalificato fino al 24/01/2014 giusta decisione di questa Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. numero 335 della stagione 2009/2010 atteso che lo stesso, nel corso della gara Serradifalco/Racalmuto del 24 gennaio 2010 valevole per il campionato di 1^ categoria, aveva aggredito il direttore di gara.
Dall’esame del predetto fascicolo ed in particolare dalla distinta di gara presentata all’arbitro risulta che Sanfilippo Diego nato il 20 gennaio 1988 fu identificato dall’arbitro attraverso la carta di identità AN4126968 rilasciata dal Comune di Canicattì che corrisponde alla fotocopia della Carta di Identità prodotta dalla reclamante con il suo ricorso e dalla quale risulterebbe nato il 20 settembre 1988.
In ragione di quanto sopra il reclamo deve trovare accoglimento in quanto risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio che il calciatore Sanfilippo Diego nato il 20 gennaio 1988 non aveva titolo a partecipare alla gara in questione in quanto alla stessa data non aveva ancora scontato la squalifica inflittagli con il su richiamato provvedimento di questa Commissione Disciplinare.
Conseguentemente va assegnata gara perduta alla società A.S.D. Sicilianamente ai sensi dell’art. 17 c.5 lettera a); va altresì irrogata la sanzione della squalifica come da dispositivo a carico del calciatore Sanfilippo Diego e del Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Sicilianamente Sig. Alsa Giuseppe
Deve disporsi inoltre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza al fine di valutare la posizione di entrambe le società e del calciatore Sanfilippo Diego anche in relazione al fatto che, acquisita la documentazione cartacea dei due fogli di tesseramento, i calciatori Sanfilippo Diego nati rispettivamente il 20 gennaio 1988 e 20 settembre 1988 risultano essere nati entrambi a San Cataldo ed entrambi risultano residenti allo stesso indirizzo del Comune di Canicattì.
P.Q.M.
La commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto reclamo, infligge alla società A.S.D. Sicilianamente la perdita della gara per 0-3; inibisce fino al 28/02/2014 il Sig. Alsa Giuseppe Dirigente accompagnatore che ha sottoscritto la distinta di gara; squalifica fino al 31/05/2014 il calciatore Sanfilippo Diego nato il 20/01/1988 ed in atto tesserato per la A.S.D. Sicilianamente.
Per l’effetto dispone di non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
Si dispone infine la trasmissione del presente provvedimento e del relativo fascicolo alla Procura Federale e del solo provvedimento all’Ufficio tesseramenti di questo Comitato per quanto di loro rispettiva competenza.
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