COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 107/A A.S.D. CITTÀ DI CARINI (PA) avverso squalifiche per quattro gare dei calciatori Evola Giosué e Bonavita Paolo, per due gare dei calciatori Aiello Marco e Scicolone Nicolò – gara campionato Promozione Gir. “A” Città di Carni/MF Strasatti del 12/01/2014 – Comunicato Ufficiale 296 del 15/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 321 del 28.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 107/A A.S.D. CITTÀ DI CARINI (PA) avverso squalifiche per quattro gare dei calciatori Evola Giosué e Bonavita Paolo, per due gare dei calciatori Aiello Marco e Scicolone Nicolò – gara campionato Promozione Gir. “A” Città di Carni/MF Strasatti del 12/01/2014 – Comunicato Ufficiale 296 del 15/01/2014 La A.S.D. Città Di Carini ha tempestivamente inoltrato appello avverso la decisione assunta dal giudice di prime cure come sopra riportata, riferendo una propria versione dei fatti contestati che, a dire dell’appellante, sono “troppo penalizzanti” atteso che si è trattato solo di “somma di ammonizioni e/o proteste” . L’assunto difensivo sopra sinteticamente esposto e contenuto nell’appello, è stato ribadito dal legale rappresentante della A.S.D. Città Di Carini all’odierna udienza di comparizione. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia l’inammissibilità dell’appello per quanto alle posizioni dei calciatori Aiello Marco e Scicolone Nicolò, entrambi squalificati per due gare, sanzione quest’ultima non appellabile ai sensi dell’art.45 comma 4 lett. a) del C.G.S. Nel merito dell’appello relativo ai calciatori Evola Giosué e Bonavita Paolo, il referto dell’arbitro e dei suoi assistenti, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, indica che: il calciatore Evola Giosué al 15’ del 2° tempo, a seguito di una sua decisione tecnica, lo insultava pesantemente più volte; il calciatore Bonavita Paolo al 21° del 2° tempo raggiungeva l’Assistente Arbitro insultandolo volgarmente. L’esposizione dei fatti resa dall’appellante nella propria memoria difensiva non trova pertanto riscontro nella descrizione dei fatti resa dall’arbitro, e dai suoi assistenti, nel proprio referto. I comportamenti dei calciatori Evola Giosué e Bonavita Paolo sono stati pertanto inequivocabilmente offensivi, volgari e meritevole di adeguata sanzione da contenersi come indicato in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l’appello per quanto ai calciatori Aiello Marco e Scicolone Nicolò. Dispone di determinare in tre giornate di gara le squalifiche a carico dei calciatori Evola Giosué e Bonavita Paolo. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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