COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 328 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI Procedimento n°98/A U.S.D. CITTA’ DI GIULIANA (PA), avverso decisione assegnazione gara perduta per 0 – 3, un punto di penalizzazione ed ammenda di € 250,00 quale prima rinuncia gara – Gara Campionato 1^ Cat. Girone “B” Real Unione/Città di Giuliana del 22/12/2013 – C.U. N° 282 del 09/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 328 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI Procedimento n°98/A U.S.D. CITTA’ DI GIULIANA (PA), avverso decisione assegnazione gara perduta per 0 – 3, un punto di penalizzazione ed ammenda di € 250,00 quale prima rinuncia gara - Gara Campionato 1^ Cat. Girone “B” Real Unione/Città di Giuliana del 22/12/2013 – C.U. N° 282 del 09/01/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società U.S.D. Città di Giuliana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata In particolare la reclamante chiede che venga disposta la ripetizione della gara per l’errore tecnico commesso dall’arbitro il quale al 2’ minuto di recupero del secondo tempo sospendeva la gara e solo dopo circa 30’ minuti, accortosi dell’errore, richiamava le squadre in campo per la prosecuzione della gara quando già buona parte dei propri tesserati si erano spogliati e si trovavano sotto la doccia. Resiste con controdeduzioni la Soc. Real Unione chiedendo il rigetto del reclamo in quanto non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto dalla reclamante e cioè che l’arbitro avrebbe richiamato le squadre in campo dopo circa trenta minuti dalla sospensione della gara, ma ciò sarebbe invece avvenuto solo dopo pochi minuti e, nonostante i calciatori del U.S.D. Città di Giuliana fossero tutti in tenuta di gioco, si rifiutavano di riprendere la gara. La reclamante ha ribadito quanto esposto in ricorso in sede di audizione. Ai sensi dell’art. 34 commi 4 e 5 C.G.S. è stata disposta l’audizione dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che secondo quanto riportato in referto al 93’ del 2° t. (rectius 3’ minuto di recupero sui 4’ concessi) l’arbitro assegnava un calcio di rigore a favore della soc. Real Unione ed espelleva, contestualmente, il portiere della U.S.D. Città di Giuliana che in quel momento rivestiva la carica di capitano. In relazione a tale ultimo provvedimento disciplinare l’arbitro, a seguito di una errata interpretazione regolamentare, emetteva il triplice fischio dichiarando il termine anticipato della gara. Nell’immediatezza del fatto non era in grado di accorgersi di tale errore perché accerchiato dai calciatori della Real Unione che protestavano, per cui si dirigeva nello spogliatoio e, solo allora, si rendeva conto dell’errore commesso per cui, convocati entrambi i capitani, li invitava a rientrare in campo per portare a termine la gara. E’ a questo punto che l’ U.S.D. Città di Giuliana si sarebbe rifiutata di rientrare in campo giustificando tale rifiuto con la circostanza che i propri calciatori erano già sotto la doccia mentre, per come accertato dall’arbitro, erano ancora in tenuta di gioco. Dall’esame dell’arbitro è risultato che egli non è in grado di riferire chi fosse il calciatore della U.S.D. Città di Giuliana a cui ebbe a comunicare la decisione di riprendere la gara per portarla a termine, non ricordandone né il nome né il numero di maglia così come non è stato in grado di riferire se lo stesso rivestisse o meno la funzione di capitano. Inoltre sempre dall’esame dell’arbitro è risultato che egli non ha verificato personalmente se tutti i calciatori della U.S.D. Città di Giuliana fossero ancora in tenuta di gioco, ma ne ha visto solo alcuni (non ne ha saputo nemmeno indicare il numero approssimativo) in tenuta di gioco sbirciando dall’ingresso dello spogliatoio che era privo di porta. Infine non è stato nemmeno in grado di dire con precisione quanto tempo fosse passato dal momento in cui ha sospeso la gara al momento in cui ha invitato le squadre a rientrare in campo, non avendo mai verificato l’orologio e riportando in referto, quale ora del termine della gara, solo quello relativo alla momentanea sospensione avvenuta al 3’ minuto di recupero non apparendo, peraltro, credibile la sua dichiarazione che erano passati non più di cinque o sei minuti dalla sospensione e ciò anche in relazione alla circostanza che il direttore di gara è stato oggetto delle vibrate proteste da parte dei giocatori e dirigenti del Real Unione che addirittura si sono rifiutati di controfirmare il c.d. rapportino di fine gara. In ragione dei superiori fatti, così come accertati, il reclamo deve trovare accoglimento in relazione ai gravi errori commessi dal direttore di gara il quale ha dimostrato di avere una superficiale conoscenza delle regole del gioco e delle disposizioni impartite agli arbitri e riportate nella guida pubblicata dall’A.I.A. alla quale sono obbligati ad attenersi. Infatti è errata la decisione di sospendere la gara quale conseguenza della supposta espulsione del capitano e del vice capitano, ma lo sarebbe stata anche se il capitano fosse stato espulso realmente. Ha continuato ad errare quando ha omesso di accertare se il calciatore della U.S.D. Città di Giuliana, a cui ha comunicato la decisione di ritornare in campo per la prosecuzione della gara, rivestiva la funzione di capitano della squadra (unico deputato a mente dell’art.73 delle NOIF a prendere tale decisione), così come ha errato nel non verificare se i calciatori della U.S.D. Città di Giuliana fossero tutti in condizioni di riprendere il gioco. Infine ha errato nel non richiedere al capitano o ad un dirigente della U.S.D. Città di Giuliana una apposita dichiarazione scritta circa il loro rifiuto a proseguire la gara (vedi regolamento e guida A.I.A. ed. 2013). Conseguentemente, visto l’art.17 comma 4 lett.c) C.G.S., in riforma della decisione del Giudice Territoriale si dispone la ripetizione della gara. Copia della presente sentenza va trasmessa al C.R.A. Sicilia per quanto di sua competenza. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie il reclamo e dispone la ripetizione della gara Campionato 1^ Cat. Girone “B” Real Unione/Città di Giuliana. Dispone la trasmissione della presente sentenza al C.R.A. Sicilia per quanto di sua competenza. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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