COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 328 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 154/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. LO GIUDICE ANGELO (Presidente A.S.D. Fiumefreddese) A.S.D. FIUMEFREDDESE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 328 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 154/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. LO GIUDICE ANGELO (Presidente A.S.D. Fiumefreddese) A.S.D. FIUMEFREDDESE La Procura Federale, con nota 319 pf12-13/GS/reg del 16 ottobre 2013 ha deferito le parti in epigrafe indicate dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale, avendo rilevato che in occasione di una gara di campionato di Promozione disputata dalla A.S.D. Fiumefreddese l’08/09/2012, quest’ultima società indicava quale allenatore il sig. Bucciarelli Antonio, allenatore di base iscritto nei ruoli del settore tecnico, non tesserato. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse; tuttavia la società deferita ha fatto pervenire deduzioni a mezzo delle quali ha fatto presente di avere tempestivamente inoltrato la richiesta di tesseramento del tecnico sin dal 24/08/2012. Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso con la seguente richiesta: “Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, infliggendo al Presidente della Società l’inibizione per mesi tre; alla Società A.S.D. Fiumefreddese l’ammenda di € 1.000,00”. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. Infatti, la circostanza di avere inoltrato tempestivamente la richiesta di emissione tessera di tecnico non può costituire esimente, tenuto conto che la validità del tesseramento si concretizza con la data di effettiva emissione del documento federale, nella specie avvenuta in data 13/11/2012. Tale circostanza va tuttavia valutata ai fini della quantificazione della sanzione in termini più equi. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Lo Giudice Angelo, presidente dell’ A.S.D. Fiumefreddese, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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