COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 328 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 156/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Di Pasquale Giuseppe (G.S.D. Calcio Rangers 1986); Sig. Ales Carlo (G.S.D. Calcio Rangers 1986); Sig. Ciminna Giuseppe (Allenatore); Sig. Scalici Giuseppe (G.S.D. Calcio Rangers 1986); Società G.S.D. Rangers (cessate attività dal 11/09/2013)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 328 del 30.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 156/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Di Pasquale Giuseppe (G.S.D. Calcio Rangers 1986); Sig. Ales Carlo (G.S.D. Calcio Rangers 1986); Sig. Ciminna Giuseppe (Allenatore); Sig. Scalici Giuseppe (G.S.D. Calcio Rangers 1986); Società G.S.D. Rangers (cessate attività dal 11/09/2013) La Procura Federale, con nota 2515/133 pf 13-14/MS/vdb del 26 novembre 2013 ha deferito le parti indicate in epigrafe dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per rispondere delle seguenti violazioni: I primi quattro per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione per quanto concerne l’allenatore Ciminna Giuseppe all’art. 38 comma 1 del regolamento del settore tecnico; la società per responsabilità oggettiva per il fatto dei propri tesserati, ex art. 4 comma 2 C.G.S. Sono comparsi i sigg. Giuseppe Di Pasquale, Giuseppe Ciminna e Giuseppe Scalici, i quali hanno rigettato tutti gli addebiti loro mossi chiedendo il proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e perciò disporre le seguenti sanzioni: Inibizione per mesi sei a carico del sig. Giuseppe Di Pasquale; squalifiche per quattro mesi a carico dei tesserati sigg. Carlo Ales e Giuseppe Ciminna e squalifica per 6 mesi a carico del tesserato Giuseppe Scalici; ammenda di € 600,00 a carico della G.S.D. Rangers Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. Risulta infatti che la società G.S.D. Rangers, producendo gravame per la squalifica assunta dal Giudice sportivo Territoriale a carico del calciatore e capitano sig. Marco Rubino (ex art. 3 comma 2 C.G.S.), inviava alla competente Commissione Disciplinare Territoriale dichiarazione di responsabilità del calciatore sig. Scalici, che si incolpava del fatto addebitato al predetto Rubino. Tuttavia tale dichiarazione, a suo tempo ritenuta non veritiera dalla C.D.T. in quanto contraddittoria, è nuovamente apparsa contraddittoria in sede d’indagini, resa in modo non veritiero, in realtà essendosi concretizzata al fine di un mero accordo tendente a sostituire la sanzione a carico del calciatore capitano sig. Rubino con altra identica da irrogare al calciatore sig. Scalici, piuttosto che per fornire la versione reale dei fatti a suo tempo occorsi. Da quanto sopra consegue, a norma di regolamento, oltre alla responsabilità dei tesserati indicati, la responsabilità oggettiva della società. Le sanzioni seguono come in dispositivo P.Q.M. La Commissione disciplinare Territoriale dispone applicarsi: al sig. Giuseppe Di Pasquale la sanzione della inibizione per mesi cinque; al sig. Giuseppe Scalici la sanzione della squalifica per mesi cinque; ai sigg. Carlo Ales e Giuseppe Ciminna la sanzione della squalifica per mesi tre e alla G.S.D. Rangers l’ammenda di € 400,00. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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