COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 06/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE TROTTA GIUSEPPE DELLA SOCIETA’ PINETANOVA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA FATER ANGELINI / PINETANOVA DISPUTATA IL 04.01.14 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (C.U. N°23 del 09.01.2014 DELEGAZIONE PROV. LE PESCARA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 06/02/2014
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE TROTTA GIUSEPPE DELLA SOCIETA’ PINETANOVA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA FATER ANGELINI / PINETANOVA DISPUTATA IL 04.01.14 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (C.U. N°23 del 09.01.2014 DELEGAZIONE PROV. LE PESCARA).
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Trotta Giuseppe ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. al calciatore, per atti di violenza in danno di un avversario.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto era stato precedentemente aggredito dagli avversari ed aveva pertanto reagito a tale aggressione.
Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta sulla considerazione che il calciatore che ha subito il gesto di violenza compiuto dal Trotta non ha avuto particolari conseguenze.
Per quanto precede la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Trotta Giuseppe a n. 4 gare, disponendo di restituirsi la tassa versata.
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