COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.53 della società A.S.D. FUTSAL CETRARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 16.1.2014 (squalifica anni CINQUE calciatore OCCHIUZZI Salvatore con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.53 della società A.S.D. FUTSAL CETRARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 16.1.2014 (squalifica anni CINQUE calciatore OCCHIUZZI Salvatore con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che nella seduta odierna - preso atto della gravità dei fatti contestati e della sanzione irrogata in primo grado – si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell’arbitro per la seduta del 24 febbraio 2014. P.Q.M. rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara nella seduta del 24 FEBBRAIO 2014.
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