COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 06.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 44. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PUTEOLANA 1909 – GARA SIBILLA SOCCER I PUTEOLANA 1909 DEL 6.01.2014 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 06.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 44. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PUTEOLANA 1909 – GARA SIBILLA SOCCER I PUTEOLANA 1909 DEL 6.01.2014 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva che, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 56 del 9.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, le seguenti sanzioni: ammenda di euro 300,00, con obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse, perché propri sostenitori, al 33’ del secondo tempo, causavano violenti scontri con la tifoseria della squadra ospite ed in quanto solo in virtù dell’intervento delle Forze dell’Ordine pubblico veniva sedata la rissa; squalifica fino al 6.04.2014 a carico dell’assistente dell’arbitro, sig. Cacace Michele; squalifica, per cinque giornate di gara, a carico dei calciatori Canale Antonio, Cavaliere Emanuele, Cozzolino Giuseppe, De Vito Giuseppe e Della Monica Antonio, per “partecipazione a rissa”; ed, infine, la punizione sportiva della perdita della gara, con il prescritto punteggio di 0-3. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata postale, in data 16.01.2014, la società Puteolana 1909 ha proposto reclamo avverso le citate decisioni, rinunciando, “sua sponte”, ad impugnare la sanzione della perdita della gara. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Preliminarmente, questa C.D.T. rileva che, pur convocato per la seduta odierna, il direttore di gara è risultato assente. Pertanto, deve demandarsi alla Segreteria della C.D.T di riconvocarlo per la riunione del 10.02.2014. Questa Commissione ritiene, innanzitutto, che, in ragione dell’urgenza, debbano essere stralciate e giudicate con immediatezza le posizioni disciplinari dei calciatori Canale Antonio, Cavaliere Emanuele, Cozzolino Giuseppe, De Vito Giuseppe e Della Monica Antonio, e che, altresì, debba decidersi subito sull’obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse. Al riguardo, preso atto della gravità del comportamento dell’arbitro, che, ritualmente e tempestivamente convocato, ha privato questo Collegio giudicante della possibilità di approfondimento della vicenda, mediante l’unica fonte privilegiata di prova (che si configura anche nelle risultanze dell’audizione del direttore di gara), nonché rilevato che la ricorrente ha rinunciato ad opporsi alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (peraltro inflitta anche alla società antagonista), questa C.D.T., in applicazione del principio, al quale essa si è costantemente uniformata, dell’equa corrispondenza tra le sanzioni e l’effettiva gravità dei fatti, dispone confermarsi la sanzione dell’obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse, ovvero in assenza di pubblico. Invero, la vicenda ha assunto connotazioni di particolare gravità, a maggior ragione in quanto riferita ad attività giovanile. Quanto, viceversa, alle squalifiche a carico dei calciatori, questa C.D.T. ritiene che esse, in una doverosa proporzionalità, debbano essere ridotte da cinque a quattro. Determina, altresì, di rinviare alla seduta del 10.02.2014, mediante la riconvocazione del direttore di gara, al fine di indispensabili accertamenti specifici, l’esame della parte riguardante le altre due doglianze: squalifica a carico dell’assistente di parte, sig. Cacace Michele, nonché l’ammenda a carico della medesima società. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Puteolana 1909, di ridurre da cinque a quattro giornate di gara le squalifiche a carico dei calciatori Canale Antonio, Cavaliere Emanuele, Cozzolino Giuseppe, De Vito Giuseppe e Della Monica Antonio; di confermare l’obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse; di rinviare alla riunione del 10.02.2014, previa riconvocazione del direttore di gara, l’esame delle impugnazioni della squalifica a carico dell’assistente di parte, sig. Cacace Michele, e dell’ammenda; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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