COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 06.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 47. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EPITAFFIO C5 – GARA L’ARCA MONTESARCHIO I EPITAFFIO C5 DEL 4.01.2014 –CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 06.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 47. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EPITAFFIO C5 – GARA L’ARCA MONTESARCHIO I EPITAFFIO C5 DEL 4.01.2014 –CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo vice rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 56 del 9.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calcettista Riola Pierluigi, la sanzione della squalifica per otto giornate di gara per tentativo di aggressione ai danni dell’arbitro. Con ricorso trasmesso a mezzo fax ed a mezzo plico raccomandata postale, in data 15.01.2014, la società Epitaffio C5 ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Nella circostanza, questo Collegio deve ribadire uno dei principi fondamentali del contenzioso disciplinare, ovvero che il rapporto arbitrale costituisca fonte privilegiata di prova. Tuttavia, quanto alla commisurazione della sanzione, questa C.D.T. giudica, in applicazione del principio di adeguatezza della sanzione, che sia congruo e ragionevole ridurre l’impugnata squalifica da otto a sei giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Epitaffio C5, di ridurre a sei giornate di gara l’impugnata squalifica a carico del calcettista Riola Pierluigi; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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