COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 6 febbraio 2014 Settore Giovanile e scolastico Delibere della Commissione Disciplinare 10. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL APICE – GARA ATLETICO FOGLIANISE I REAL APICE DEL 18.01.2014 – ALLIEVI – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 6 febbraio 2014 Settore Giovanile e scolastico Delibere della Commissione Disciplinare 10. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL APICE – GARA ATLETICO FOGLIANISE I REAL APICE DEL 18.01.2014 – ALLIEVI – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Benevento, n. 39 del 23.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, Rossetti Daniele, la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, perché, espulso per doppia ammonizione, rivolgeva all’arbitro una frase minacciosa ed a fine gara reiterava tale comportamento. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 30.01.2014, la società Real Apice ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere respinta. Invero, non si evincono, dall’atto d’impugnazione, elementi idonei a determinare la riforma della decisione del Giudice di prime cure, la cui determinazione della sanzione appare conforme al principio d’equità, oltre che conforme a quanto descritto nel rapporto ufficiale di gara, che, com’è ben noto, configura fonte privilegiata di prova. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Apice; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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