COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 15.11.2013 a carico di: 1. MARCHETTI GIANLUCA, calciatore della SOC. ASD CASTELLESE, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 22 comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver disputato nella corrente Stagione Sportiva, benché squalificato, le gare di Coppa Lombardia del 25/09/2013 JUVENTINA COVO / SOC. ASD CASTELLESE e del 29.08.2013 SOC. ASD CASTELLESE/US ZANICA; 2. IACOVELLI DOMENICO e BERZI SIMONE, della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 61 comma 1 NOIF, perché quali dirigenti accompagnatori della SOC. ASD CASTELLESE, sottoscrivevano le distinte dei calciatori partecipanti alle gare di Coppa Lombardia sopra menzionate 2. SOC. ASD CASTELLESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati .

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 15.11.2013 a carico di: 1. MARCHETTI GIANLUCA, calciatore della SOC. ASD CASTELLESE, per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione con l'art. 22 comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver disputato nella corrente Stagione Sportiva, benché squalificato, le gare di Coppa Lombardia del 25/09/2013 JUVENTINA COVO / SOC. ASD CASTELLESE e del 29.08.2013 SOC. ASD CASTELLESE/US ZANICA; 2. IACOVELLI DOMENICO e BERZI SIMONE, della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione con l'art. 61 comma 1 NOIF, perché quali dirigenti accompagnatori della SOC. ASD CASTELLESE, sottoscrivevano le distinte dei calciatori partecipanti alle gare di Coppa Lombardia sopra menzionate 2. SOC. ASD CASTELLESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati . La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, - rilevato che nessuno compariva per i deferiti;- rilevato che, nel corso del giudizio, il Rappresentante della Procura evidenziava che il giocatore MARCHETTI Gianluca ha partecipato alle gare di Coppa Lombardia del 25/09/2013 JUVENTINA COVO / SOC. ASD CASTELLESE e del 29.08.2013 SOC. ASD CASTELLESE/US ZANICA, nonostante detto calciatore avesse da scontare una giornata di squalifica e che tali circostanze risultavano per tabulas, dal momento che il nominativo dello stesso appare nelle distinte dei giocatori schierati per le gare citate;in conseguenza di ciò, formulava le seguenti richieste:- a carico del calciatore MARCHETTI Gianluca, calciatore della SOC. ASD CASTELLESE tre giornate di squalifica;- carico dei dirigenti accompagnatori IACOVELLI DOMENICO e BERZI SIMONE, della SOC. ASD CASTELLESE per mesi uno di inibizione;- a carico della società OC. ASD CASTELLESE € 750,00 di ammenda. OSSERVA Il comportamento addebitato, come già indicato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; infatti risulta che il calciatore MARCHETTI Gianluca ha partecipato a alle gare di Coppa Lombardia del 25/09/2013 JUVENTINA COVO / SOC. ASD CASTELLESE e del 29.08.2013 SOC. ASD CASTELLESE/US ZANICA nonostante lo stesso avesse ancora da scontare una gara di squalifica inflittagli nella precedente stagione sportiva, così come pubblicato sul CU n. 15 del 12/09/12. Ne consegue che il comportamento sopra indicato integra la violazione dell'art. 22 comma 6 CGS per non aver scontato la squalifica comminata e merita di essere sanzionato PQM la Commissione Disciplinare Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art 22 comma 6 CGS da parte del giocatore MARCHETTI Gianluca la violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione con l'art. 61 comma 1 NOIF da parte dei dirigenti accompagnatori IACOVELLI DOMENICO e BERZI SIMONE, nonché la violazione dell'art. art 4 comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva della SOC. ASD CASTELLESE Commina al giocatore MARCHETTI Gianluca tre giornate di squalifica(da scontare nelle gare di Coppa), ai dirigente accompagnatore dirigenti accompagnatori IACOVELLI DOMENICO e BERZI SIMONE, l'inibizione per mesi uno e alla SOC. ASD CASTELLESE l'ammenda di euro 500,00, nonché un punto di penalizzazione, da scontarsi nella Stagione Sportiva del Campionato in corso. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it