COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Calciatore Schmidig Pascal Michael al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 11 bis, delle N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Calciatore Schmidig Pascal Michael al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 11 bis, delle N.O.I.F.. In sede di richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, il calciatore Schmidig Pascal Michael rilasciava sotto la propria responsabilità, alla Società per la quale intendeva tesserarsi, la prescritta dichiarazione attestante di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera. In sede di controllo della documentazione l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. accertava che il calciatore sopra indicato, identificato attraverso la data di nascita, era stato tesserato, nel corso della stagione 2011/2012, presso la Federazione Svizzera per conto della Società U.S. Colorado. La Procura Federale presso la F.I.G.C., ricevuta la specifica segnalazione da parte dell’Ufficio Tesseramenti, disponeva il deferimento oggi in esame al quale è presente, per la Procura Federale, l’Avvocato Roberto Lombardi, Sostituto; E’ assente il calciatore Schmidig Pascal Michael, per quanto tempestivamente e ritualmente convocato. In apertura di dibattimento il Sostituto Procuratore, evidenziato che la violazione risulta dimostrata “per tabulas”, chiede la conferma del deferimento e l’applicazione nei confronti del calciatore della sanzione della squalifica per mesi 6 (sei). La C.D.T.T. in sede di decisione, ha rilevato che: - dal documento trasmesso dalla Association Suisse de Football all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. emerge, in maniera assolutamente evidente, il tesseramento del calciatore per la Società U.S. Colorado, appartenente alla Federazione Svizzera, per conto della quale ha disputato l’ultima gara in data 18.03.2012; - secondo le norme della F.I.G.C., il tesseramento dei calciatori di cittadinanza non italiana è regolamentato dal comma 11 bis dell’articolo 40 delle N.O.I.F., il quale dispone che la richiesta di tesseramento presso la F.I.G.C., relativa a detta tipologia di calciatori, deve essere corredata, tra l’altro, dalla dichiarazione resa dal calciatore “di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere..”. Viene in tal modo accertata la mendacità della dichiarazione resa per iscritto dal calciatore e quindi la violazione della disposizione federale sopra indicata. Il deferimento è quindi la C.D. del tutto fondato e da accogliere. P.Q.M. preso atto dei precedenti esistenti in materia, infligge al calciatore Schmdig Pascal Michael la squalifica per mesi 6 (sei).
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