COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Calciatore Monacci Nicola tesserato, all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Fortis Lucchese 1905 s.r.l., oggi per l’A.S.D. Intercomunale Monsummano. Al Calciatore viene contestata la violazione degli artt. 1, c. 1, e 22, c. 8, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Calciatore Monacci Nicola tesserato, all’epoca dei fatti per l’A.S.D. Fortis Lucchese 1905 s.r.l., oggi per l’A.S.D. Intercomunale Monsummano. Al Calciatore viene contestata la violazione degli artt. 1, c. 1, e 22, c. 8, del C.G.S. Il G.S.T. della Toscana, nell’esaminare il reclamo proposto dall’A.S.D. Pro Livorno 1919 Sorgenti Livorno in ordine alla legittimazione del calciatore Nicola Monacci a prendere parte, nelle file dell’A.S.D. Fortis Lucchese, alla gara di campionato del 22.9.2013, rilevava che detto calciatore aveva partecipato, senza averne titolo, anche alle altre due gare immediatamente precedenti.Di ciò informava la Procura Federale la quale, accertata documentalmente la posizione irregolare del Calciatore in occasione delle gare: - U.S.D. Art. Ind. Larcianese / A.S.D. Fortis Lucchese srl 1905, in data 8.9.2013 e- A.S.D. Fortis Lucchese 1905 s.r.l. / Pol. D.S.C. Cenaia, in data 15.9.2013, lo ha deferito a questa Commissione, stralciando dal contesto la posizione del Signor Marracci Rodolfo, Dirigente Accompagnatore in entrambe le gare.Nessun provvedimento viene assunto, inoltre, nei confronti dell’A.S.D. Fortis Lucchese essendo stata revocata a detta Società l’affiliazione (C.U. n. 87/A F.I.G.C. in data 8.11.2013).Questi i fatti: in occasione della gara in data 11/5/2013, disputata nell’ambito dell’8^ edizione del "Torneo Regionale" riservato alle Società Juniores Regionali, il Calciatore Nicola Monacci - tesserato all’epoca per la Società Lammari 1986 - incorreva nella squalifica per una gara per recidiva in ammonizione (II infrazione), come da provvedimento assunto dal G.S.T. della Toscana e pubblicato sul C.U. n. 64/2013.Conclusosi il Campionato di detta Società in data 11 maggio 2013, il Calciatore veniva tesserato, a decorrere dal 30.8.2013 e quindi per la stagione 21013/2014, dalla Società Fortis Lucchese 1905 s.r.l. nella cui file militava fino alla data del giorno 8.11.2013, data in cui il Presidente della F.I.G.C. revocava l’affiliazione alla Società di appartenenza. Nel corso della corrente Stagione sportiva il Monacci non ha mai scontato la squalifica inflittagli avendo partecipato alle due prime gare di campionato disputate dalla Società Fortis Lucchese, in data 8 e 15 settembre 2013, rispettivamente contro l’U.S.D. Art. Ind. Larcianese e contro la Pol. D.S.C. Cenaia.Convocate le parti per la data odierna si dà atto che la Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Roberto Lombardi, Sostituto e che è presente il Calciatore Monacci Nicola. Prima dell’inizio del dibattimento il Calciatore dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopone alla attenzione del Collegio: la squalifica per 2 (due) giornate di gara. La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. ORDINA di conseguenza,la applicazione della sanzione come sopra determinata. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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