COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantesca Virtus Asciano, avverso la squalifica inflitta all’allenatore Marconi Gianni fino al 9/04/2014 (C.U. n. 37 del 9/01/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 06/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantesca Virtus Asciano, avverso la squalifica inflitta all'allenatore Marconi Gianni fino al 9/04/2014 (C.U. n. 37 del 9/01/2014). La Società Sportiva Dilettantesca Virtus Asciano, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 4/12/2014, contro la Società Roselle 2012. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Entrava indebitamente sul terreno di gioco rivolgendo al D.G. frase irriguardosa. Alla notifica dell'allontanamento si avvicinava all'arbitro tanto da toccargli il naso con il proprio. Contemporaneamente pestava il piede sx del D.G. provocandogli momentaneo dolore. Accompagnava tale gesto con frasi offensive. Interveniva quindi un proprio dirigente che tentava, inutilmente, di allontanarlo mentre rivolgeva all'arbitro frase irriguardosa. Sopraggiungevano altri due propri tesserati che lo allontanavano definitivamente. Una volta fuori dal terreno di gioco minacciava il D.G.”. La Società reclamante pur ammettendo un comportamento censurabile assunto dall'allenatore contesta alcune circostanze riportate nella motivazione del G.S. quali la sussistenza di qualsiasi addebito di presunta violenza. Anche a voler dar conto delle censure argomentate dal D.G. in sede di redazione del rapporto di gara la società eccepisce il minimo contatto tra i volti dei due protagonisti, contatto che non rappresenta, ad avviso della difesa, una condotta violenta ma un atteggiamento fortuito o, al limite, irriguardoso ma di lieve entità. Il contatto contemporaneo dei nasi e dei piedi potrebbe far propendere per una involontarietà del “pestone” stante la vicinanza dei corpi e l'impossibilità da parte dell'allenatore di vedere la posizione del piede dell'arbitro. Anche le minime conseguenze risulterebbero solidali all'interpretazione fornita. La società, insistendo sull'inesistenza della condotta violenta allega, pur conscia della sua inutilizzabilità, un video amatoriale - presumibilmente contenente le immagini della gara - e conclude nel chiedere la riduzione della squalifica comminata. All'udienza del 31 gennaio 2015 veniva ascoltato il Presidente della società reclamante, il quale, avuta lettura del supplemento arbitrale, si riportava all'atto di impugnazione, insisteva sull'inesistenza del gesto violento (avendo personalmente assistito agli eventi) e confidava nell'invocata visione del video allegato. Il ricorso non merita accoglimento. Sull'inserimento delle riprese video le medesime devono considerarsi inammissibili ai sensi dell'art. 35 C.G.S. che limita l'utilizzabilità delle stesse a specifiche e tassative fattispecie non sussistenti nel presente caso. Pur omettendo il dettaglio delle singole frasi oltraggiose, correttamente ammesse dalla difesa, occorre rilevare che nel reclamo il D.G. annotava, al 20esimo del primo tempo, che “Il Sig. Marconi Gianni (allenatore Virtus Asciano) dopo una mia decisione con ammonizione di un suo calciatore entrava senza mia autorizzazione sul terreno di gioco (circa un metro) gridando [...]. Alla notifica dell'allontanamento si avvicinava alla mia persona ponendosi viso a viso tanto da toccarci il naso e nel contempo mi pestava il piede sinistro con il suo piede costringendomi a indietreggiare di circa un metro, provocandomi momentaneo dolore. [...] A questo punto il dir. acc. Sig. Marconi Nicola interveniva e tentava di farlo desistere tirandolo a viva forza per un braccio. Il suo tentativo non aveva successo per la mole dell'allenatore e forza di resistenza che metteva urlando [...]. Sopraggiungevano altri due calciatori di riserva che faticosamente tiravano via l'allenatore che continuava a porre resistenza ed a offendermi con le frasi già summenzionate. Dopo circa un minuto di tale pantomima si decideva a uscire dal recinto di gioco e si poneva dietro la recinzione all'altezza della sua panchina. Da tale posizione reiterava le proteste e offese per tutto il resto del primo tempo regolamentare. Di poi, alla ripresa (secondo tempo regolamentare) più volte con soluzione di continuità reiterava tali atteggiamenti e offese, addirittura in una occasione dopo una mia decisione avversa alla sua squadra gridava, si agitava e scuoteva più volte la rete in tono minaccioso dicendomi < tanto da qui ci devi passare,non la passi liscia>. Continuava anche a intervalli regolari nei suoi atteggiamenti durante i tempi supplementari non abbandonando quasi mai le invettive verso di me.” Inoltre nel supplemento arbitrale si legge: “la sovrapposizione del piede del summenzionato sul mio è avvenuta sì in contemporanea al suo avvicinamento ma innaturale è stato il fatto che lo stesso Marconi appena pestato il mio piede sx non si ritraeva immediatamente, come sarebbe stato del tutto logico che fosse per evitarmi conseguenze; anzi nella fattispecie mi costringeva a indietreggiare di circa un metro e a ritrarre la mia gamba per sfuggire alla pressione costante e forte del suo piede sul mio.” La fede privilegiata che le carte federali conferiscono alla versione arbitrale impone a questo collegio di attribuire piena credibilità alla ricostruzione arbitrale nella assoluta impossibilità di poter acquisire mezzi istruttori estranei al Procedimento Sportivo ed in assenza di incongruenze o incertezze negli atti ufficiali che ne possano porre in dubbio l’attendibilità. Nel caso concreto non avrebbe poi alcun senso che il D.G. (pur conscio della presenza di un filmato che potrebbe smentire le sue dichiarazioni) pervicacemente reiterasse falsamente le gravi condotte ipotizzate a carico dell'allenatore; la prova televisiva infatti, pur non ammissibile nel presente procedimento, potrebbe infatti supportare un esposto alla Procura Federale (o una segnalazione all'A.I.A.) esponendo il medesimo - sempre che le immagini offrano piena garanzia tecnica e documentale, non siano alterate e possano documentare l'intera vicenda - ad un procedimento disciplinare. Dunque accertati così i fatti, la commisurazione della sanzione disciplinare operata dal G.S. appare, ad avviso dell'organo giudicante, congrua e conforme alla giurisprudenza consolidata che attribuisce supremo valore alla doverosa tutela dell'incolumità morale e, soprattutto, fisica del D.G.. La pletora di violazioni e la reiterazione delle condotte illecite viene inoltre aggravata dal ruolo ricoperto che imporrebbe un dovere di esempio all'intera squadra. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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