COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 31.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.A. SGL CARBON CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS BASCHI – CARBON DISPUTATA A BASCHI IL 12.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 16.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: L’AMMENDA DI €. 200,00 ALLA SOCIETA’; L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE ONOFRIO ALBERTO FINO AL 14/04/2014 E LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BONANNI VALENTINO PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 31.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.A. SGL CARBON CALCIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS BASCHI - CARBON DISPUTATA A BASCHI IL 12.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 16.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: L’AMMENDA DI €. 200,00 ALLA SOCIETA’; L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE ONOFRIO ALBERTO FINO AL 14/04/2014 E LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BONANNI VALENTINO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.01.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società G.A. Carbon, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti in possesso di questa Commissione si è potuto ricostruire quanto effettivamente accaduto sia durante che al termine della gara. In particolare si è potuto appurare che durante l’incontro la tifoseria della Carbon ha proferito frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara; inoltre, lo stesso arbitro, al termine della gara veniva affrontato da due tifosi che lo apostrofavano con le stesse frasi di cui sopra. Tutto ciò premesso l’ammenda inflitta dal G.S. appare equa e commisurata ai fatti commessi. In ordine all’inibizione del dirigente Onofri e della squalifica del calciatore Bonanni questa Commissione valuta congrue le sanzioni inflitte dal G.S. e pertanto meritevoli di conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it