COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 31.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CERBARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA – PISTRINO DISPUTATA A PAPIANO IL 12.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICESPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 15.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA ALLA SOCIETA’ IN €. 500,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 93 del 31.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CERBARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA - PISTRINO DISPUTATA A PAPIANO IL 12.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICESPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 15.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA ALLA SOCIETA’ IN €. 500,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 30.01.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.S.D. Cerbara, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ed all’esito dell’audizione del direttore di gara, è emerso che al termine della gara un sostenitore del Cerbara entrava all’interno del recinto degli spogliatoi ed ha tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro.
E’ dunque evidente la responsabilità della società ospitante; la sanzione può tuttavia essere
contenuta nell’ammenda di €. 350.00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda alla società ad €. 350.00.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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