COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE SANCTIS CLAUDIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 9.1.2014 (Gara: CITTA’ DI APRILIA – FORTITUDO CALCIO ROMA del 5.1.2014 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE SANCTIS CLAUDIO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 9.1.2014
(Gara: CITTA’ DI APRILIA – FORTITUDO CALCIO ROMA del 5.1.2014 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società CITTA’ DI APRILIA deduce che il calciatore DE SANCTIS CLAUDIO, espulso per somma di ammonizioni, avrebbe solamente chiesto spiegazioni all’arbitro in tono animatmo, senza offese o gesti di insofferenza nei suoi confronti, e per tale motivo chiede una riduzione della sanzione. Letti gli atti ufficiali, da cui risulta che il DE SANCTIS, dopo l’espulsione, ha tentato di raggiungere aggressivamente l’arbitro, da distanza ravvicinata, venendo però bloccato dai compagni e in tale occasione ha rivolto al direttore frasi minacciose, aggiungendo poi offese a fine gara. Ritenute, da quanto sopra, inattendibili le doglianze della ricorrente e altresì congrua la squalifica
inflitta, questa Commissione DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. n. 151
del 31.1.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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