COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 A CARICO DEL CALCIATORE RUSSANO DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DEL 12.12.2013 (Gara: NUOVA ITRI – VIRTUS NETTUNO del 7.12.2013 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 A CARICO DEL CALCIATORE RUSSANO DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DEL 12.12.2013 (Gara: NUOVA ITRI – VIRTUS NETTUNO del 7.12.2013 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la società VIRTUS NETTUNO, con il reclamo proposto a questa Commissione Disciplinare Territoriale, ha ritenuto eccessiva la sanzione inflitta al proprio calciatore RUSSANO DANILO ed anche in sede di audizione ha confermato tale convincimento, ribadendo che il comportamento del calciatore è sicuramente censurabile ma che comunque i fatti si sono svolti in maniera difforme a quelli riportati dall’arbitro nel proprio rapporto. Evidenzia la ricorrente che il calciatore RUSSANO, dopo aver lanciato acqua contenuta nella borraccia, sul viso dell’arbitro, successivamente lo stesso, dopo aver sorseggiato l’acqua, la spruzzava sul viso del direttore di gara. Quindi precisa la Società VIRTUS NETTUNO, che l’arbitro non veniva attinto da sputi bensì da acqua contenuta nella borraccia. Ed è per tale motivo che insiste la ricorrente per una congrua riduzione della sanzione inflitta al calciatore RUSSANO DANILO. Questa Commissione, dinanzi a simili argomentazioni esposte dalla ricorrente, ha ritenuto di ascoltare l’arbitro il quale, in un supplemento di referto appositamente redatto, ha esposto in modo circostanziato l’episodio in argomento. Il calciatore RUSSANO DANILO, già ammonito, a seguito di reiterate proteste, veniva espulso ed a quel punto il calciatore si avvicinava spruzzandogli da una borraccia di plastica, un getto di acqua che lo raggiungeva in pieno viso. Subito dopo, da una distanza di circa un metro, il RUSSANO gli sputava contro due volte, attingendolo al ciso, con notevole saliva. Questa Commissione, dopo aver ascoltato il direttore di gara, si è resa conto che gli episodi si sono svolti in modo difforme da quelli evidenziati dalla reclamante, per cui le argomentazioni proposte dalla Società VIRTUS NETTUNO non sono nemmeno parzialmente assumibili e che la sanzione inflitta al calciatore RUSSANO DANILO è da ritenersi del tutto congrua rispetto al grave comportamento tenuto dal RUSSANO dopo la sua espulsione. Ciò detto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. n. 151 del 31.1.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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