COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. VELKA TARQUINIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30-4-2014 DEL CALCIATORE CASALI LUCA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 19.12.2013 (GARA ASD VI.VA CALCIO – VELKA TARQUINIA DEL 15-12-2013 – CAMPIONATO I CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. VELKA TARQUINIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30-4-2014 DEL CALCIATORE CASALI LUCA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL 19.12.2013 (GARA ASD VI.VA CALCIO – VELKA TARQUINIA DEL 15-12-2013 - CAMPIONATO I CATEGORIA) L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva nel suo rapporto che al4? Del primo tempo aveva provveduto all’ammonizione del calciatore n. 1 della società Velka Tarquinia, Casali Luca, in quanto lo raggiungeva a centro campo protestando animatamente; alla notifica dell’ammonizione tentava di mettergli le mani sul collo non riuscendovi per l’intervento dei propri compagni di squadra; riusciva quindi ad allontanarlo di circa due metri ma si riavvicinava velocemente e toccandolo con il petto gli rivolgeva frasi incomprensibili e gli sputava contro per via del vigore con il quale protestava. Il competente Giudice Sportivo, per ottenere delucidazioni migliori sulla intenzionalità o meno dello sputo descritto dal direttore di gara, lo raggiungeva telefonicamente ed all’esito dell’audizione diretta redigeva un appunto con cui dava conto del fatto che l’arbitro aveva riferito che lo sputo sul volto può essere valutato come degli schizzi di sputo dovuto a alla particolare veemenza con la quale lo aveva avvicinato. Preso quindi atto della non volontarietà dello sputo il Giudice comminava la squalifica a carico del calciatore sino al 30-4-2014. Reclama avverso la decisione la società Velka Tarquinia che nega una particolare animosità nelle proteste del proprio calciatore e chiede quindi una congrua riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, rilevato peraltro che la descrizione del fatto riportata nel comunicato ufficiale, non dava esatto conto dell’accertata involontarietà del gesto dello sputo, come accertato dal Giudice Sportivo con l’audizione telefonica dell’arbitro, decideva di riconvocare il direttore di gara per meglio chiarire le circostanze dell’evento. In sede di audizione diretta, però, il direttore di gara,modificando radicalmente la versione resa nel referto ed ancor meglio precisata al Giudice Sportivo per le vie brevi, sosteneva che il calciatore gli aveva sputato contro da pochi centimetri volontariamente attingendolo con una notevole quantità di saliva. A questo punto l’Organo Giudicante, ritenuto che le plurime versioni scritte ed orali rese dal direttore di gara configgono insanabilmente tra di loro e non consentono l’applicazione di una sanzione commisurata al fatto, essendo evidente che, qualora considerato volontario, lo sputo al volto è stato sempre sanzionato con una squalifica minima di tre anni e quindi la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe grandemente incongrua per difetto, mentre se si fosse trattato di schizzi di saliva emessi nella concitazione verbale di una protesta ravvicinata, la sanzione irrogata poteva essere lievemente ridimensionata, DELIBERA Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della FIGC affinchè verifichi le ragioni che hanno portato il direttore di gara a rendere dichiarazioni totalmente difformi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare ed accerti, utilizzando i più ampi poteri di indagine, quale sia la reale portata, in termini di elemento soggettivo della violazione, del comportamento attribuito al calciatore Casali Luca. Riserva all’esito la decisione del reclamo.
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