COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANITRELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 50 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI INIBIZIONE FINO AL 7.2.2014 A CARICO DEL DIRIGENTE RAPONI MARTINA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 135 DEL 14.1.2014 (Gara: ANITRELLA – NUOVA ITRI del 12.1.2014 – Campionato Promozione )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 157/CDT del 7/2/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANITRELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 50 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI INIBIZIONE FINO AL 7.2.2014 A CARICO DEL DIRIGENTE RAPONI MARTINA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 135 DEL 14.1.2014 (Gara: ANITRELLA – NUOVA ITRI del 12.1.2014 – Campionato Promozione )
La Commissione Disciplinare,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte relativa all’inibizione del Dirigente RAPONI MARTINA.
Di respingere il reclamo nel resto, confermando l’ammenda di € 650 a carico della reclamante.
La tassa reclamo va incamerata.In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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