COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 91/A A.S.D. MACCHITELLA CALCIO (CL) – Gara campionato 1^ categoria gir. H) Macchitella Calcio/Città di Castellana del 04/01/2014 – preannuncio reclamo
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 91/A
A.S.D. MACCHITELLA CALCIO (CL) – Gara campionato 1^ categoria gir. H) Macchitella Calcio/Città di Castellana del 04/01/2014 - preannuncio reclamo
La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax del 10/01/2014, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l’espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l’obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 33 comma 8 C.G.S.),
P.Q.M.
dispone a carico della società A.S.D. Macchitella Calcio l’addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=
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