COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°92/A A.D. POLISPORTIVA PACECO 1976 (TP), avverso inibizione fino al 30/11/2014 a carico del sig. Salvatore Marino, inibizione fino al 15/03/2014 a carico del sig. Francesco Craparotta, squalifica fino al 31/03/2014 a carico dell’allenatore sig. Salvatore Minaudo, squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Claudio Buscaino, squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Ingrassia – Gara Campionato Promozione “A” Pol. Paceco 1976/Castellammare Calcio del 05/01/2014 – C.U. N° 282 del 09/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°92/A A.D. POLISPORTIVA PACECO 1976 (TP), avverso inibizione fino al 30/11/2014 a carico del sig. Salvatore Marino, inibizione fino al 15/03/2014 a carico del sig. Francesco Craparotta, squalifica fino al 31/03/2014 a carico dell’allenatore sig. Salvatore Minaudo, squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Claudio Buscaino, squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Ingrassia - Gara Campionato Promozione “A” Pol. Paceco 1976/Castellammare Calcio del 05/01/2014 – C.U. N° 282 del 09/01/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Pol. Paceco 1976, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede che le sanzioni così come inflitte vengano ridotte in termini più equi atteso che nessun atto di violenza sarebbe stato posto in essere in danno degli ufficiali di gara e che le proteste sono avvenute al termine di una gara molto tesa e dai toni agonistici elevati e ciò anche in relazione alla circostanza che la società ospite ha raggiunto il pareggio nei minuti di recupero. Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di comparizione all’udienza odierna. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura dei predetti atti che, peraltro, non rilevano alcuna discrasia, risulta che al termine della gara il sig. Salvatore Marino, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Pol. Paceco 1976 impediva l’ingresso dell’arbitro nello spogliatoio assumendo, anche, un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti di quest’ultimo. Lo stesso sig. Marino (come risulta dal rapporto dell’assistente arbitro) al termine della gara mentre l’assistente n.1 si apprestava ad uscire dal terreno di gioco lo bloccava per le braccia e successivamente lo cominciava a spingere, assumendo anche nei suoi confronti un comportamento minaccioso ed irriguardoso, ma veniva prontamente allontanato da alcuni calciatori della società Castellammare. Lo stesso (vedasi ancora una volta rapporto dell’assistente n.1) dopo circa un paio di minuti impediva ancora una volta al predetto assistente di uscire dal campo in quanto lo colpiva con delle spallate. Nei medesimi momenti il sig. Ingrassia Giuseppe, capitano della società Paceco 1976, (vedi rapporto dell’arbitro) bloccava con forza le braccia dell’arbitro impedendogli di proseguire per lo spogliatoio ed assumendo nel contempo un comportamento minaccioso ed irriguardoso. Contestualmente l’allenatore della Pol. Paceco 1976 sig. Salvatore Minaudo (già allontanato nel corso della gara), assumeva non solo un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara ma anche un comportamento irriguardoso nei confronti di organi federali. Il medesimo Minaudo assumeva, inoltre, un comportamento aggressivo, minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell’assistente n.1 (vedi rapporto dell’assistente n.1) impedendogli l’ingresso nello spogliatoio spalleggiato in tale comportamento dal sig. Craparotta Francesco, responsabile del servizio d’ordine, il quale, violando i propri doveri, assumeva anche un comportamento fortemente minaccioso ed irriguardoso nei confronti dell’assistente arbitro. Tale comportamento il Craparotta lo reiterava anche nei confronti del direttore di gara. Nei medesimi momenti il calciatore n.18 della Pol. Paceco 1976 sig. Claudio Buscaino spingeva con violenza il direttore di gara istigando anche gli altri dirigenti della Pol. Paceco 1976 ad aggredire il direttore di gara ed i suoi assistenti. Lo stesso calciatore si poneva di fronte all’assistente n.1 e mettendosi faccia contro faccia gli urlava frasi minacciose sì da impedirgli l’ingresso dello spogliatoio. Solo dopo circa 15’ la terna, anche grazie al comportamento fattivo assunto dai tesserati della società Castellammare, riusciva ad entrare nello spogliatoio senza subire ulteriori incidenti. Da quanto sopra emerge che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e le sanzioni a carico dei sig.ri Craparotta Francesco, Buscaino Claudio e Ingrassia Giuseppe (posizione aggravata dalla sua funzione di capitano - art. 73 comma 4 N.O.I.F.) sono ben proporzionate ai fatti da loro rispettivamente posti in essere e non appaiano suscettibili di alcuna riduzione. Di contro il reclamo deve trovare parziale accoglimento per ciò che attiene le sanzioni a carico del sig. Salvatore Marino in quanto il grave comportamento posto in essere da quest’ultimo non ha avuto, comunque, conseguenze fisiche nei confronti degli ufficiali di gara, e del sig. Salvatore Minaudo, le quali devono essere rideterminate in termini più equi come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina l’inibizione a carico del sig. Salvatore Marino a tutto il 09/07/2014 la squalifica a carico dell’allenatore sig. Salvatore Minaudo a tutto il 28/02/2014 confermandosi nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi tassa reclamo.
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