COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°113/A Della A.S.D. LETOJANNI (ME), avverso la squalifica per sei gare calciatore sig. Lo Monaco Marco – gara Campionato 2^ Cat. “G” Santa Domenica Vittoria/Letojanni del 18.01.2014 – C.U. N°310 del 22/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°113/A Della A.S.D. LETOJANNI (ME), avverso la squalifica per sei gare calciatore sig. Lo Monaco Marco - gara Campionato 2^ Cat. “G” Santa Domenica Vittoria/Letojanni del 18.01.2014 – C.U. N°310 del 22/01/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l’A.S.D. Letojanni, in persona del proprio Presidente e rappresentante legale, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare il reclamante sostiene che il proprio calciatore non ha mai commesso quanto descritto dal direttore di gara nel referto, ma è stato semplicemente vittima dell’aggressione da parte di un calciatore avversario anch’egli espulso. In ragione di quanto sopra chiede la revoca della sanzione previa fissazione di un confronto con il direttore di gara al fine dell’accertamento della verità. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il chiesto confronto con il direttore di gara è inammissibile ai sensi dell’art.34 comma 5 del C.G.S. Inoltre ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del referto si evince in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Lo Monaco Marco è stato espulso per avere sputato contro un avversario raggiungendolo al volto e per averlo contestualmente colpito con uno schiaffo. In ragione di quanto il proposto reclamo risulta infondato atteso che la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione al comportamento ascritto al calciatore Lo Monaco Marco e non appare suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto reclamo. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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