COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°114/A A.S.D. AUGUSTA 1986 (SR), avverso inibizione fino al 23/03/2014 dei sig.ri Di Franco Sebastiano e Santanello Giovanni, squalifica per tre gare calciatore sig. Samuele Amato ed ammenda di € 100,00 – gara Campionato Prov.le Allievi C5 “B” SR Augusta 1986/Villa Passanisi Brucoli del 20/01/2014 – C.U. N° 20 Delegazione Provinciale di Siracusa del 23/01/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 335 del 04.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°114/A
A.S.D. AUGUSTA 1986 (SR), avverso inibizione fino al 23/03/2014 dei sig.ri Di Franco Sebastiano e Santanello Giovanni, squalifica per tre gare calciatore sig. Samuele Amato ed ammenda di € 100,00 - gara Campionato Prov.le Allievi C5 “B” SR Augusta 1986/Villa Passanisi Brucoli del 20/01/2014 – C.U. N° 20 Delegazione Provinciale di Siracusa
del 23/01/2014
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Augusta 1986, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.
In particolare la reclamante chiede che vengano revocate le sanzioni come sopra inflitte o, in via subordinata, ridotte in termini più equi.
In particolare la reclamante evidenzia che il sig. Santanello Giovanni non ricopre la carica di Presidente dell’A.S.D. Augusta 1986 non essendo, peraltro, tesserato.
Inoltre le frasi attribuite agli squalificati non sono state mai pronunciate ma sono solo frutto del comportamento dell’arbitro che ha voluto così aggravare la loro posizione.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.
In particolare dalla lettura del predetto atto è dato evincersi che al 32’ del 2° t. a seguito dell’espulsione, per somma di ammonizioni, del calciatore sig. Samuele Amato, il sig. Di Franco Sebastiano, dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Augusta 1986, assumeva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara, ragion per cui veniva allontanato anch’esso dal terreno di gioco.
Al termine della gara, riferisce ancora l’arbitro nel suo referto, i dirigenti dell’A.S.D. Augusta 1986 aprivano il cancello posto lungo la rete di recinzione così da permettere l’ingresso in campo del sig. Santanello Giovanni il quale raggiungeva il direttore di gara assumendo, nei suoi confronti, un comportamento offensivo.
Sempre al termine della gara il calciatore dell’A.S.D. Augusta 1986 sig. Samuele Amato, già espulso, assumeva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara.
In ragione di quanto sopra non può trovare accoglimento il proposto reclamo per ciò che riguarda le sanzioni a carico del dirigente accompagnatore e del sig. Santanello Giovanni (comunque riferibile all’A.S.D. Augusta 1986 ai sensi dell’art. 1 comma 5 C.G.S.) poiché sono congrue in relazione ai comportamenti da loro posti in essere e non sono suscettibili di alcuna riduzione in quanto il comportamento irriguardoso da loro assunto non si confà ad una gara di settore giovanile dove i dirigenti sono tenuti ad assumere un comportamento più corretto in ragione della funzione educativa che essi devono svolgere nei confronti dei giovani atleti.
Parimenti va confermata la sanzione dell’ammenda atteso che la società non solo deve rispondere, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., dei comportamenti dei propri tesserati e delle persone a lei riferibili ai sensi del già richiamato art. 1 comma 5 C.G.S., ma deve rispondere anche dell’ordine pubblico che deve essere adeguato alle esigenze della gara cosa che nella fattispecie non è avvenuta in quanto si è permesso che persone non iscritte in elenco siano potute entrare sul terreno di gioco a seguito dell’apertura di un cancello e che le stesse abbiano potuto assumere un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro.
Di contro il reclamo può trovare parziale accoglimento per ciò che riguarda la sanzione a carico del calciatore sig. Amato Samuele che, in ragione della giovane età, deve rideterminarsi in termini più equi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Samuele Amato in due gare confermandosi nel resto l’impugnato provvedimento.
Per l’effetto dispone non addebitarsi tassa reclamo.
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