COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 340 del 05.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 19/ 1/2014 TREESSE CALCIO BROLO – FINALE 1-0; Sospesa al 25′ del s.t.; Reclamo Finale.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 340 del 05.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 19/ 1/2014 TREESSE CALCIO BROLO - FINALE 1-0; Sospesa al 25' del s.t.; Reclamo Finale. Con reclamo ritualmente proposto la Società Finale chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in oggetto segnalando come la stessa sia stata sospesa definitivamente dall'arbitro con una decisione che "appare sproporzionata ed eccessiva per delle proteste seppur vibranti di alcuni giocatori e di un dirigente" e che "con l'allontanamento del dirigente Musotto Gaetano e dei due giocatori espulsi, c'erano tutte le condizioni per riprendere la partita in assoluta sicurezza e tranquillità"; Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi, tra l'altro, si rileva che: Al 25' del s.t., il sig. Musotto Gaetano, dirigente accompagnatore della Società Finale, dopo essersi indebitamente introdotto all'interno del terreno di gioco, aggrediva il direttore di gara "con ripetute spinte e colpi al petto", impedendogli di liberarsi stringendo con forza i polsi ed assumendo nel contempo contegno offensivo e minaccioso; A causa della suddetta aggressione l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara; allega al referto un certificato, redatto da un medico privato, al quale "riferisce di essere stato aggredito fisicamente con spinte e colpi al petto e di essere stato immobilizzato ai polsi, riferisce altresì aggressione verbale e psicologica che hanno reso necessario da parte dello stesso l'interruzione della partita di calcio"; Si ritiene di non potere condividere la decisione assunta dall'arbitro che, prima di decidere la sospensione definitiva della gara, avrebbe dovuto adottare tutti i provvedimenti del caso atti a riportare l'ordine in campo; peraltro dalla lettura del referto non emergono situazioni di reale pericolo per la propria incolumità o danni fisici che non si evidenziano in alcun modo dal già citato referto medico, privo di diagnosi e prognosi e che riporta soltanto quanto riferito dall'arbitro; Per quanto sopra; Visto l'art. 17, comma 4. punto c), del C.G.S.; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Finale, non addebitando alla stessa la relativa tassa; Di annullare la gara Treesse Calcio Brolo - Finale, disponendone la ripetizione; Di infliggere alla Società Finale l'ammenda di euro 250,00 per quanto addebitabile ai propri tesserati e che ha determinato la sospensione anticipata della gara; Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di propria competenza in ordine all'operato dell'arbitro della gara.
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