COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 342 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 190/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FELICE SCAGLIONE (Presidente ASD Folgore Selinunte) A.S.D. FOLGORE SELINUNTE.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 342 del 06.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 190/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. FELICE SCAGLIONE (Presidente ASD Folgore Selinunte)
A.S.D. FOLGORE SELINUNTE.
Con nota 320/pf12-13/GS/reg del 20/10/2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Felice Scaglione, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., risultando impiegato quale allenatore in occasione della gara del campionato di Eccellenza Campofranco/Folgore Selinunte del 23/09/2012 il sig. Matteo Gerardi (iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 44.447) senza che con il predetto fosse stato perfezionato alcun tesseramento per l’anzidetta stagione sportiva.
Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società A.S.D. Folgore Selinunte ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio presidente (capo di imputazione così rettificato in udienza).
All'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi sei a carico del Presidente e l’ammenda di € 1.200,00 a carico della società deferita.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:
Risulta inequivocabilmente che la A.S.D. Folgore Selinunte ha utilizzato quale allenatore nella gara sopra indicata il tecnico sig. Matteo Gerardi, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la società per l’anzidetta stagione sportiva.
Non v'è dubbio pertanto, risultando per tabulas, che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:
al sig. Felice Scaglione la sanzione della inibizione per mesi tre; alla A.S.D. Folgore Selinunte la sanzione dell’ammenda di € 500,00.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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