F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 06 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALMA GIULIANO VINCENZO SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/HINTERREGGIO CALCIO DEL 24.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 27.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 06 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALMA GIULIANO VINCENZO SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/HINTERREGGIO CALCIO DEL 24.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 27.11.2013) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 56 del 27.11.2013, ha inflitto nei confronti del calciatore Alma Giuliano Vincenzo, calciatore della Società ricorrente, la sanzione della squalifica per 7 giornate di gara effettive, per avere “subito dopo essere stato espulso … rivolto espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose all’indirizzo dell’Arbitro, si avvicinava al medesimo e lo spingeva con una mano pur senza farlo arretrare. Nell’allontanarsi, dopo l’intervento di alcuni compagni di squadra, dal terreno di gioco, reiterava espressioni ingiuriose nei confronti del Direttore di gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società A.S.D. Ragusa deducendo la eccessiva gravosità della squalifica in rapporto alla effettiva gravità dell’episodio; la reclamante, in particolare, evidenzia come le espressine irriguardose pronunciate dal proprio calciatore nei confronti dell’arbitro si sarebbero limitate ad “una innocua protesta labiale”, mentre il gesto compiuto dal medesimo Alma (avere spinto l’arbitro con una mano senza farlo arretrare) non potrebbe essere qualificato come “spinta” dal momento che, come riconosciuto dal medesimo direttore di gara, tale gesto non provocò alcuna conseguenza, neanche quella del semplice arretramento. Sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo può essere accolto nei limiti che seguono. La Corte, esaminati gli atti ufficiali di gara, ed in particolare nel rapporto arbitrale (il quale, come è noto, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S.), rileva come, ferma restando la particolare gravità della condotta nel suo complesso osservata dal calciatore nel caso specifico, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo possa essere ridotta seppure in misura minima. In effetti, il gesto compiuto dal giocatore nei confronti del direttore di gara, al di là della definizione datane nel referto, può essere riguardato con minore severità rispetto alla valutazione espressa nella decisione impugnata. Risulta infatti dalla ricostruzione dell’episodio operata nel referto che il contatto fisico tra il Sig. Alma e l’arbitro, provocato dallo steso calciatore, dal quale non sortì alcun effetto nei confronti del direttore di gara, non fu caratterizzato da particolare intensità (non avendo provocato neanche l’arretramento dell’arbitro). Pertanto, la Corte, nel rispetto del principio di afflittività e proporzionalità, ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo sia eccessivamente gravosa e possa pertanto essere ridotta di una giornata (da 7 giornate a 6 giornate). Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Alma Giuliano Vincenzo a 6 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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