• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA CON IL SETTORE RISERVATO AI SOSTENITORI LOCALI PRIVO DI SPETTATORI; – DELL’AMMENDA DI € 2.000,00; – DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, SEGUITO REVOCA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON COM. UFF. N. 56 DEL 27.11.2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRO PIACENZA 1919/PRO SESTO DEL 24.11.2013, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2 BIS, ULTIMA IPOTESI, C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/PONTE S.P. ISOLA SSD DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 4.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA CON IL SETTORE RISERVATO AI SOSTENITORI LOCALI PRIVO DI SPETTATORI; - DELL’AMMENDA DI € 2.000,00; - DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, SEGUITO REVOCA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON COM. UFF. N. 56 DEL 27.11.2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRO PIACENZA 1919/PRO SESTO DEL 24.11.2013, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2 BIS, ULTIMA IPOTESI, C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/PONTE S.P. ISOLA SSD DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 4.12.2013)
Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 59 del 4 dicembre 2013 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto alla Pro Sesto S.r.l. le seguenti sanzioni: «una gara da disputare con il settore riservato ai sostenitori locali privo di spettatori, ammenda € 2.000,00 e penalizzazione di 1 punto in classifica (sanzione derivante dalla revoca della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare comminata per i fatti di cui al Com. Uff. n. 56 ed ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 16, comma 2 bis, ultima ipotesi, C.G.S.)». Questa la motivazione: «per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori ed esposto uno striscione aventi contenuto comportante offesa e denigrazione per motivi di origine territoriale». Avverso il suddetto provvedimento ha proposto reclamo, come rappresentata e difesa, la società S.S.D. Pro Sesto S.r.l.. Due, in sintesi, i motivi d’appello. Con il primo motivo la reclamante denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto nei fatti occorsi in occasione della partita Pro Sesto/Ponte S.P. Isola del 30 novembre 2013 non sarebbero riscontrabili i presupposti di «“dimensione e percezione reale del fenomeno espressione di discriminazione”, requisiti essenziali previsti dall’art. 16 comma III C.G.S. per la sussistenza della responsabilità della società per il fatto dei tifosi». Con il secondo motivo d’appello la società Pro Sesto lamenta la sproporzione e la eccessività della sanzione irrogata con riferimento al punto di penalizzazione, «tenuto conto del fatto che la regola di giudizio codificata nell’art. 16 comma III C.G.S. (ultimo periodo) – secondo l’interpretazione proveniente dai più recenti precedenti della giurisprudenza sportiva in materia di responsabilità delle società per manifestazioni discriminatorie dei propri tifosi – prevede che la sanzione da irrogare in caso di seconda violazione debba essere quantificata “tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi”». Alla seduta del 20 dicembre 2013 la difesa della reclamante società, dimessa copia di una nota dd. 9.12.2013 del vicesindaco della città di Sesto San Giovanni, nonché copia di una nota dd. 19.12.2013 della Lega Nazionale Serie D, ha ulteriormente illustrato le ragioni dell’appello, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni nello stesso già rassegnate. Ritiene il Collegio che il reclamo della società S.S.D. Pro Sesto S.r.l. meriti parziale accoglimento, nei termini di seguito meglio precisati, per i seguenti MOTIVI Pacifici i fatti di causa, seppur diversa la lettura degli stessi operata dalla reclamante rispetto all’interpretazione effettuatane dal Giudice Sportivo. Dalla documentazione ufficiale di gara risulta che i tifosi locali della società Pro Sesto hanno intonato, nel corso del primo tempo, cori di discriminazione territoriale: «Vesuvio lavali col fuoco. Napoli merda». Gli stessi sostenitori, inoltre, sempre nel corso del primo tempo, esponevano, per circa 10 minuti, uno striscione con scritto: «Non si può chiudere una mentalità. Napoli colera». I fatti come accertati sono certamente sussumibili nella fattispecie prevista dall’art. 11, comma 3, C.G.S. : «Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione». Non appare dubbia, dunque, la responsabilità della società reclamante per i fatti di cui trattasi. Il problema si pone, invece, in termini di concreta determinazione della sanzione da applicare al caso di specie. Ritiene, infatti, questo Collegio che una lettura complessiva e sistematica della disciplina dettata in materia dal C.G.S. imponga e, comunque, consenta, in una prospettiva di individualizzazione della pena e nel rispetto del principio di proporzionalità della stessa, un’attività valutativa volta alla concreta commisurazione della sanzione prevista a carico della società in relazione alla specifica violazione contestata ai propri sostenitori, alla sua effettiva intensità lesiva e alle circostanze che connotano il fatto. Sotto questo profilo ritiene questa C.G.F. di poter valorizzare il documentato comportamento precedente e successivo tenuto dalla società reclamante, che non solo ha preso tempestiva e ferma distanza dal comportamento dei propri sostenitori, ma ha anche messo in atto concrete iniziative antidiscriminatorie, promuovendo, ad esempio, l’ingresso gratuito allo stadio a tutti coloro che sono nati da Roma in giù. Le predette considerazioni, unitamente ad una rinnovata valutazione delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, inducono questo Collegio a ritenere di poter mitigare la sanzione inflitta in primo grado e, segnatamente, a ricondurre nel minimo edittale di euro 1.ooo l’ammenda e ad annullare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, provvedimento, questo, che, peraltro, appare in sintonia e coerenza logica con i precedenti sin qui assunti, in analoghe fattispecie, da questa Corte, come anche evidenziato dalla stessa società reclamante. Resta ferma, invece, la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore riservato ai sostenitori locali privo di spettatori, con la precisazione che, anche alla luce del referto dell’assistente arbitrale che fa particolare riferimento ai tifosi della Pro Sesto collocati nella curva, il provvedimento di chiusura deve intendersi limitato al solo settore denominato curva “Vito Pirro”. Visto l’art. 16, comma 2 bis, C.G.S. in forza del quale «con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione», deve intendersi revocata la sospensione della sanzione già inflitta (e poi sospesa) dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 56/2013. Pertanto, la predetta sanzione («una gara da disputare con il settore riservato ai sostenitori locali privo di spettatori», misura sanzionatoria, questa, da intendersi limitata, come sopra precisato, al solo settore denominato curva “Vito Pirro”), andrà scontata in aggiunta a quella di cui al dispositivo che segue, inflitta relativamente alla violazione oggetto del presente procedimento. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano), dispone la sola chiusura della curva denominata Vito Pirro. Elimina altresì la sanzione di 1 punto di penalizzazione e riduce la sanzione pecuniaria a € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA CON IL SETTORE RISERVATO AI SOSTENITORI LOCALI PRIVO DI SPETTATORI; – DELL’AMMENDA DI € 2.000,00; – DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, SEGUITO REVOCA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON COM. UFF. N. 56 DEL 27.11.2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA PRO PIACENZA 1919/PRO SESTO DEL 24.11.2013, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2 BIS, ULTIMA IPOTESI, C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/PONTE S.P. ISOLA SSD DEL 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 4.12.2013)"