F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 26.2.2014 INFLITTA AL SIG. MARINO LEONARDO SEGUITO GARA TURRIS NEAPOLIS/SAN SEVERO DELL’8.12.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 26.2.2014 INFLITTA AL SIG. MARINO LEONARDO SEGUITO GARA TURRIS NEAPOLIS/SAN SEVERO DELL’8.12.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013) Con reclamo ritualmente proposto l’U.S.D. San Severo ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, esito gara Turris/San Severo dell’8.12.2013 ha irrogato al Dirigente Sig. Marino Leonardo l’inibizione sino al 26.2.2014 per avere, al termine della gara, durante lo svolgimento delle formalità del fair play e avvicinandosi all’arbitro con atteggiamento minaccioso puntato un dito contro e nel porgergli la mano rivolto espressioni gravemente ingiuriose; contemporaneamente stringendo la mano dell’arbitro con vigoria sempre maggiore cagionando al medesimo intensa sensazione dolorifica; soltanto dopo alcuni tentativi l’ufficiale di gara riusciva a liberarsi dalla morza e per alcuni minuti continuava ad avvertire dolenzia all’arto; subito dopo, sollevando la mano sinistra, si avvicinava all’arbitro minacciando di colpirlo con schiaffi e costringendolo ad arretrare di un paio di metri per evitare il contatto fisico; fatto allontanare grazie all’intervento di alcuni dirigenti, rivolgeva all’ufficiale di gara, accompagnandola con plateale gesto, espressione dal contenute estremamente triviale. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito, in quanto controversa sia per modalità in cui si era svolta la vicenda, la rispondenza al vero di quanto refertato dal direttore di gara, sottolineando il fatto che alla fine della gara, pur rammaricandosi delle decisioni assunte dalla terna arbitrale, il Sig. Marino Leonardo era stato rispettoso sulle norma federali sul rispetto del fair play. Alla seduta del 20 dicembre 2013, fissata davanti alla III Sezione Disciplinare della Corte di Giustizia, nessuno è comparso per la reclamante. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Si dà atto che la Corte di Giustizia ha chiamato a rendere chiarimenti il direttore di gara il quale, ha, integralmente confermato il suo referto. La condotta antidisciplinare posta in essere dal dirigente ha i connotati della gravità e del tutto congrua appare la sanzione irrogata in prime cure. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it