F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EL OUAZNI BADREDDIN SEGUITO GARA TURRIS NEAPOLIS/SAN SEVERO DELL’8.12.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EL OUAZNI BADREDDIN SEGUITO GARA TURRIS NEAPOLIS/SAN SEVERO DELL’8.12.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013)
Con reclamo ritualmente proposto l’U.S.D. San Severo ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, esito gara Turris/San Severo dell’8.12.2013 ha irrogato al calciatore El Ouazni Badreddin la squalifica per 3 gare effettive avendo, espulso per somma di ammonizioni, ed alla notifica del provvedimento disciplinare, ritardato per circa 3 minuti l’uscita dal terreno di gioco, rivolgendo espressioni gravemente offensive all’indirizzo degli ufficiali di gara. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito che le parole proferite dal calciatore nei confronti dell’assistenza sono state riportate in modo del tutto inesatto essendo stato, invece, il suo intento soltanto volto a significare un disappunto, seppure vivace, per una ingiusta decisione disciplinare adottata dall’arbitro. Ha concluso chiedendo una riduzione della sanzione di almeno 2 giornate. Alla seduta del 20 dicembre 2013, fissata davanti alla III Sezione Disciplinare della Corte di Giustizia, nessuno è comparso per la reclamante. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Si dà atto che la Corte di Giustizia ha chiamato a rendere chiarimenti il direttore di gara il quale, ha, integralmente confermato il suo referto. La condotta antidisciplinare posta in essere dal calciatore ha i connotati della gravità e offensive sono certamente le espressioni indirizzate agli ufficiali di gara, di talché congrua appare la sanzione irrogata in prime cure. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. San Severo di San Severo (Foggia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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