F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 3 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 17.2.2014 INFLITTA AL SIG. MAIO FRANCESCO, PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 3 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 17.2.2014 INFLITTA AL SIG. MAIO FRANCESCO, PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Virtus Lanciano/Pescara, disputato in data 15 dicembre 2013 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al Sig. Francesco Maio, Presidente onorario della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 17 febbraio 2014, “per aver, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara numerosi epiteti insultanti, spingendo un Assistente sulla spalla ed assumendo un grave atteggiamento minaccioso”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., la quale sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente attribuito al Sig. Maio una condotta, consistente nell’aver spinto un assistente di gara e nell’aver assunto, nei confronti di quest’ultimo, un grave atteggiamento minaccioso, posta in essere da un altro soggetto. Ed, infatti, secondo quanto risulterebbe dal referto dell’assistente di gara, Sig. Giorgio Peretti e dalla relazione del rappresentante della Procura Federale, sarebbe stato il Sig. Guglielmo Maio, Vice Presidente della società e figlio del Sig. Francesco Maio, a porre in essere il comportamento sanzionato oggetto di ricorso. La società lamenta, altresì, l’eccessiva onerosità della sanzione comminata, assumendo che il comportamento del Sig. Maio, pur essendo censurabile dal punto di vista giuridico-sportivo, meriterebbe una valutazione, in termini punitivi, decisamente più mite, avendo il predetto soggetto rivolto agli Ufficiali di gara espressioni puramente irriguardose e non minacciose. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 3 gennaio 2014, per la società, è presente l’Avv. Cozzone, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva come non risulti essere stata commessa dal Sig. Maio la condotta consistente nell’aver spinto un assistente di gara e nell’aver assunto, nei confronti di quest’ultimo, un grave atteggiamento minaccioso. Dall’analisi dei fatti accaduti effettivamente accertati, infatti, emerge che il Sig. Maio ha esclusivamente rivolto agli Ufficiali di gara numerosi epiteti insultanti, con la conseguenza che la fattispecie in questione risulta essere meno grave rispetto a quella sanzionata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti), riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Maio Francesco fino a tutto il 31 gennaio 2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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