F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 3 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 17.1.2014 INFLITTA AL SIG. MAIO GUGLIELMO SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 3 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 17.1.2014 INFLITTA AL SIG. MAIO GUGLIELMO SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013, ha inflitto la sanzione della inibizione fino al 17.1.2014 al signor Maio Guglielmo. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Virtus Lanciano/Pescara disputato il 15.12.2013, il Maio, negli spogliatoi, rivolgeva agli Ufficiali di gara numerosi epiteti insultanti; infrazione rilevata anche da un collaboratore della Procura Federale. Avverso tale provvedimento la società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.12.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.12.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti), dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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