F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. MACALLESI 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL CALC. CERAVONE GIACOMO SEGUITO GARA BRUZZANO/MACALLESI 1927 DEL 9.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 31 del 28.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. MACALLESI 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL CALC. CERAVONE GIACOMO SEGUITO GARA BRUZZANO/MACALLESI 1927 DEL 9.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 31 del 28.11.2013) La società A.C. Macallesi 1927 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato regionale Lombardia pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 28.11.2013 con la quale la Commissione Territoriale, nel respingere il reclamo, aveva confermato la decisione del Giudice sportivo della Delegazione provinciale di Milano di cui al Com. Uff. n. 17 del 14.11.2013 che aveva squalificato fino al 31.12.2014 il Sig. Ceravone Giacomo, calciatore tesserato per la medesima società; quest’ultimo, nel corso della gara Bruzzano/Macallesi del 9.11.2013, aveva aggredito il direttore di gara costringendolo alla sospensione della partita stessa il cui risultato veniva omologato del Giudice sportivo, con la medesima decisione oggetto di impugnazione davanti alla Commissione territoriale, col risultato di 0-3 a favore della società Bruzzano. La Corte di Giustizia Federale ritiene preliminarmente che il ricorso sia palesemente inammissibile. Infatti, la società Macallesi reintroduce davanti alla Corte di Giustizia argomenti tutti già oggetto di valutazione di merito da parte dell’Organo di giustizia sportiva di secondo grado competente nella fattispecie in esame (nel caso di specie, la Commissione disciplinare territoriale Comitato Lombardia) davanti al quale la società già aveva impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. Pertanto, poiché la ricorrente, con l’impugnazione davanti alla Commissione disciplinare territoriale, ha esaurito i due gradi di giurisdizione previsti dall’ordinamento sportivo, il reclamo proposto davanti a questa Corte deve essere dichiarato preliminarmente inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Macallesi 1927 di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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