F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APDAVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE/ PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI DELL’8.12.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APDAVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE/ PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI DELL’8.12.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013) Con atto, spedito in data 11.12.2013, la Società A.S. Bisceglie 1913 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Bisceglie/Puteolana 1902 Internapoli, disputatasi in data 8.12.2013, era stata irrogata, a carico della predetta Società, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 12.12.2013, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.S. Bisceglie 1913 faceva pervenire, in data 19.12.2013, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato. Appare, infatti, fondato il motivo di ricorso con il quale la ricorrente denuncia la eccessiva gravità e sproporzione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00. Al proposito, questa Corte ritiene maggiormente congrua rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori della Società A.S. Bisceglie 1913 la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. Per questi motivi, la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Bisceglie di Bisceglie (Bari) e riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it