F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE, – AMMENDA DI € 2.000,00; – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCO 1912/INVERUNO DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 09 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE, - AMMENDA DI € 2.000,00; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCO 1912/INVERUNO DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013) Con atto, spedito in data 21.12.2013, la Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 66 del 18.12.13 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Calcio Lecco/Inveruno, disputatasi in data 15.12.2013, erano state irrogate, a carico della predetta Società, le seguenti sanzioni: - obbligo di disputare 1 (una) gara a porte chiuse; - ammenda di € 2.000,00; - penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 23.12.13, da parte della Segreteria di questa porte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. faceva pervenire, in data 29.12.2013, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato. Non può trovare accoglimento, il primo motivo di ricorso con il quale viene chiesto l’integrale annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il comportamento, tenuto dai sostenitori della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. in occasione della gara Calcio Lecco/Inveruno, disputatasi in data 15.12.2013, presenta tutti i caratteri della manifestazione di discriminazione territoriale. Ed invero, le espressioni rivolte dai predetti sostenitori all’indirizzo dei componenti della terna arbitrale non possono essere qualificate alla stregua di meri cori beceri ai quali ci hanno purtroppo abituato i sostenitori delle squadre di calcio ma costituiscono, all’evidenza, manifestazione di discriminazione territoriale nei confronti di persone provenienti da una determinata regione (la Sardegna) di cui viene, addirittura, negata l’appartenenza all’Italia. Né alcuna rilevanza può essere attribuita, ai predetti fini, all’esistenza di alcune discrasie, peraltro minime, esistenti tra il supplemento di referto dell’Arbitro ed il rapporto dell’Assistente arbitrale. Appare, invece, fondato il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente denuncia la non corretta applicazione, da parte del Giudice Sportivo, della previsione di cui all’art. 16, comma 2-bis, C.G.S. con riferimento alla sanzione dell’obbligo di disputare 1 (una) gara a porte chiuse, nonché la eccessiva gravità e sproporzione delle altre due sanzioni irrogate (ammenda di € 2.000,00 e penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica). Al proposito, si evidenzia che la revoca della sospensione della sanzione irrogata con il Com. Uff. n. 51 del 13.11.2013, testualmente “OBBLIGO DI DISPUTARE LA PROSSIMA GARA SUL PROPRIO CAMPO CON UN SETTORE PRIVO DI SOSTENITORI”, avrebbe dovuto tradursi nella comminazione della sanzione dell’obbligo della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di disputare 1 (una) gara con il settore, denominato “Tribuna coperta”, dello stadio di Lecco privo di sostenitori, cui deve aggiungersi la medesima sanzione della chiusura del predetto settore per una ulteriore gara con riferimento al comportamento di discriminazione territoriale, tenuto dai sostenitori della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. in occasione della gara Calcio Lecco/Inveruno, disputatasi in data 15.12.2013. Quanto, invece, alle altre due sanzioni, questa Corte ritiene maggiormente congrua rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori della Società Calcio Lecco 1912 S.p.A. la sola sanzione dell’ammenda di € 500,00, con conseguente eliminazione della sanzione di 1 punto di penalizzazione. Per questi motivi, la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco: - annulla la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica; - riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00; - dispone la chiusura del settore tribuna coperta dello Stadio di Lecco per 2 giornate. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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