F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 10 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 10 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Febbraio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)
Con ricorso del 18.12.2013, la società U.S. Latina Calcio S.r.l., inoltrava “preannuncio di reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza” e con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013, con la quale gli veniva inflitta la sanzione dell’obbligo di disputare 1 gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori in quanto, nel corso del primo tempo dell’incontro Latina/Crotone disputato il 14.12.2013, dalla Curva occupata dai sostenitori del Latina venivano intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria in più occasioni laddove questi toccava il pallone, mentre terminavano soltanto a seguito di annuncio effettuato nell’intervallo. Successivamente questa Corte provvedeva a trasmettere alla reclamante gli atti di gara. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso invio dei motivi seguito preannuncio, il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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