LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 06 FEBBRAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Gara soc. ROMA – soc. NAPOLI Il Giudice sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 06 FEBBRAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Gara soc. ROMA – soc. NAPOLI Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in ordine alla gara soc. Roma – soc. Napoli del 5 febbraio 2014 (Tim Cup) nella quale, tra l’altro, si riferisce che “durante il controllo gara i tre rappresentanti della Procura si disponevano come segue: uno al centro del campo in posizione intermedia tra le panchine, uno verso l’angolo tra Curva Sud e Monte Mario e l’altro fra Curva Nord e Monte Mario. Tutti e tre i rappresentanti percepivano in modo chiaro e forte il coro – lavali lavali lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco – intonato dai tifosi romanisti della Curva Sud intera al 15° del primo tempo e al 46° del secondo tempo. Analogo coro proveniente dalla Curva Nord, al 2° del primo tempo veniva percepito chiaramente dai due rappresentanti situati verso la Curva Nord e al centro del campo. Tale coro era intonato da una parte dei tifosi che occupava la fascia di curva più prossima al settore ospiti, pari a circa 1/5 del totale. Identico coro intonato al 30° del secondo tempo veniva percepito dal rappresentante più vicino alla Curva Sud e interessava l’intera curva. Si precisa che la Curva Sud che ha una capienza di circa 8.000 spettatori era completamente piena, mentre la Curva Nord di analoga capienza era piena per circa 2/3.”; ritenuto che la condotta dei sostenitori della soc. Roma, in tal modo dettagliatamente descritta, integra inequivocabilmente gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione”, coinvolgente una rilevante parte degli spettatori occupanti i settori denominati Curva Nord e Curva Sud, e per la sua “percettibilità reale”, puntualizzata dai collaboratori della Procura federale; considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Roma deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata dal citato art. 11 n. 3 CGS, che appare equo quantificare nel minimo edittale (art. 18, n. 1 lettera e), in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione; rilevato che la soc. Roma è già incorsa nella medesima violazione (gara Roma-Napoli del 18 ottobre 2013 – CU 63 del 21 ottobre 2013), in merito alla quale l’esecuzione della consequenziale sanzione era stata sospesa ex art. 16 2bis CGS; P.Q.M. Delibera di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud e Curva Nord” privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione della sanzione disposta con provvedimento del 21 ottobre 2013 (CU 63).
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