COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 105 DEL 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.56 della Società A.C.D. CITTA’ AMANTEA 1927 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 30.1.2014 (squalifica del calciatore PERCIVALLE Francesco fino al 31/3/2014, squalifica del calciatore CARINO Francesco per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 105 DEL 12.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.56 della Società A.C.D. CITTA’ AMANTEA 1927
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 99 del 30.1.2014 (squalifica del calciatore PERCIVALLE Francesco fino al 31/3/2014, squalifica del calciatore CARINO Francesco per QUATTRO gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
premesso che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed in equivoca che a fine gara il calciatore Corino Francesco gli lanciava contro la bandierina del calcio d’angolo, prontamente schivata, e pronunciava nei suoi confronti frasi offensive;
che il calciatore Percivalle Francesco, dopo essersi tolto la maglia di giuoco per non farsi riconoscere, si avvicinava al direttore di gara cercando di colpirlo non riuscendovi per l’intervento del proprio capitano;
che le sanzioni inflitte sono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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