COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 13.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 50. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ROTONDI UNITED – GARA ROTONDI UNITED I CLUB AMICI DI LUZZANO DEL 18.01.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 13.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 50. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ROTONDI UNITED – GARA ROTONDI UNITED I CLUB AMICI DI LUZZANO DEL 18.01.2014 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; preso atto dell’assenza dell’Osservatore Arbitrale, benché ritualmente convocato; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 61 del 23.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, le seguenti sanzioni: ammenda di euro 400.00 con obbligo di disputa di tre gare interne a porte chiuse; inibizione fino al 17.07.2014, a carico del dirigente Maietta Ennio; squalifica per quattro giornate di gara a carico del calciatore Esposito Bartolomeo; squalifica, fino al 17.01.2015, a carico del calciatore Maietta Raffaele; squalifica, fino al 17.05.2014, a carico del calciatore Maietta Michele; infine, squalifica fino al 17.04.2014, a carico del calciatore Luciano Dario. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax e, successivamente, a mezzo plico raccomandata postale, in data 29.01.2014 (ovvero, entro i termini prescritti dal Codice di Giustizia Sportiva), la società Rotondi United ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Essa, in sede di audizione, ribadendo quanto specificato nell’atto d’impugnazione, ha riconosciuto il comportamento negativo dei propri tesserati, tuttavia negando che siano state profferite minacce all’indirizzo del direttore di gara e che vi siano stati tentativi di aggressione nei confronti dello stesso arbitro. Per il vero, l’arbitro, in sede di audizione presso questa C.D.T., ha precisato il contenuto del proprio rapporto ufficiale, puntualizzando di non aver subito minacce dall’esterno dello spogliatoio, da parte di sostenitori o persone estranee, nonché di non aver visto il pugno, col quale sarebbe stato colpito l’Osservatore Arbitrale, in quanto egli era al di fuori del recinto di giuoco, confermando altre circostanze indicate nel referto, ma ulteriormente specificando che il calcio indirizzatogli dal calciatore Maietta Raffaele era stato sì intenzionale, ma lieve e senza conseguenze e che il comportamento del calciatore Maietta Michele era stato non aggressivo, ma solo irriguardoso. Sulla base del ricorso prodotto dalla società Rotondi United, preso atto dell’audizione del direttore di gara, che ha meglio precisato il contenuto del proprio referto, nonché tenuto conto dell’assenza dell’Osservatore arbitrale, questa C.D.T., anche in ossequio doveroso al principio dell’equa corrispondenza tra l’effettiva gravità delle infrazioni disciplinari e le conseguenziali sanzioni, giudica di dover ridurre, come segue, i provvedimenti impugnati dalla società ricorrente: calciatore Maietta Raffaele, squalifica fino al 31.05.2014; calciatore Maietta Michele, fino al 28.02.2014; calciatore Luciano Dario, fino al 31.03.2014; dirigente Maietta Ennio, al 31.05.2014; obbligo di disputa di due gare ufficiali in assenza di pubblico (a porte chiuse); ammenda di euro 250,00; di disporre la trasmissione della documentazione di riferimento, per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico dell’Osservatore arbitrale, al Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Campania, con richiesta di informare questa C.D.T. in ordine al relativo esito; di confermare nel resto. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Rotondi United, di ridurre, come segue, le sanzioni impugnate dalla società ricorrente: calciatore Maietta Raffaele, di ridurre al 31.05.2014 la squalifica a suo carico; calciatore Maietta Michele, di ridurre al 28.02.2014 la squalifica a suo carico; calciatore Luciano Dario, di ridurre al 31.03.2014 la squalifica a suo carico; dirigente Maietta Ennio, di ridurre al 31.05.2014 l’inibizione a suo carico; di ridurre a due giornate l’obbligo di disputa di gare in assenza di pubblico (a porte chiuse); di ridurre ad euro 250,00 l’ammenda; di confermare nel resto; di disporre la trasmissione della documentazione di riferimento, per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico dell’Osservatore arbitrale, al Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Campania, con richiesta di informare questa C.D.T. in ordine al relativo esito; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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